Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 245 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Giudizio di omologazione

Dispositivo dell'art. 245 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.

2. Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinché richieda l'omologazione del concordato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione e ai creditori dissenzienti. Al debitore, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, la notizia dell'approvazione è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Con decreto da pubblicarsi a norma dell'articolo 45 fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo. Se il comitato dei creditori non provvede nel termine, la relazione è redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi(1).

3. La richiesta di omologazione si propone con ricorso a norma dell'articolo 124, comma 3. L'opposizione è proposta con memoria depositata nel termine di cui al comma 2, terzo periodo(1).

4. Il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, nonché, se sono state proposte opposizioni, il contenuto delle stesse, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio, omologa con decreto motivato il concordato(1).

5. Nell'ipotesi di cui all'articolo 244, comma 1, secondo periodo, se un creditore appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato se ritiene che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale. Allo stesso modo provvede anche in caso di voto contrario da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando il voto è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 244, comma 1, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente di cui all'articolo 240, comma 4, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o dei predetti enti è conveniente rispetto all'alternativa della prosecuzione della liquidazione giudiziale(1).

6. decreto che provvede sulla omologazione è pubblicato a norma dell'articolo 45(1).

Note

(1) Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto (con l'art. 39, comma 6, lettera a)) la modifica dell'art. 245, comma 2; (con l'art. 39, comma 6, lettera b)) la modifica dell'art. 245, comma 3; (con l'art. 39, comma 6, lettera c)) la modifica dell'art. 245, comma 4; (con l'art. 39, comma 6, lettera d)) la modifica dell'art. 245, comma 5; (con l'art. 39, comma 6, lettera e)) la modifica dell'art. 245, comma 6.

Spiegazione dell'art. 245 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

In seguito alla votazione, il curatore deve redigere una apposita relazione sull'esito delle operazioni di voto. Laddove siano state raggiunte le maggioranze prescritte dall'art. 244, il giudice delegato incarica il curatore di informarne il proponente, affinché provveda a depositare, mediante ricorso da presentarsi al Tribunale, domanda di omologazione della proposta concordataria.

Allo stesso tempo, il giudice delegato deve fissare con decreto il termine (min. 15 giorni - max. 30 giorni) entro il quale:
  1. possono essere svolte eventuali opposizioni all'omologazione da parte degli interessati, mediante ricorso al Tribunale
  2. il comitato dei creditori deve depositare una propria relazione finale, contenente il parere del comitato sulla convenienza della proposta (la relazione è redatta dal curatore, laddove il comitato non vi provveda entro il termine)
Il concordato è omologato dal Tribunale in esito alla risoluzione delle eventuali opposizioni presentate dagli interessati, dopo aver accertato la mera regolarità della procedura. In caso di opposizione, analogamente a quanto prescritto per il concordato preventivo, il Tribunale è autorizzato a sindacare anche la convenienza della proposta, laddove però l'opposizione sia stata presentata da creditore dissenziente appartenente ad una classe dissenziente.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!