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Articolo 239 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori

Dispositivo dell'art. 239 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. In caso di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale, per le azioni revocatorie relative agli atti del debitore, compiuti dopo la chiusura della procedura, i termini stabiliti dagli articoli 164, 166 e 167, sono computati dalla data della sentenza di riapertura.

2. Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all'articolo 169, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura della procedura.

Spiegazione dell'art. 239 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La disposizione in commento regola gli effetti della riapertura della liquidazione giudiziale verso gli atti pregiudizievoli ai creditori compiuti dopo la chiusura (ossia dalla data in cui il decreto di chiusura ha acquistato efficacia) fino alla data della sentenza con cui la procedura viene riaperta.

Gli atti ed i pagamenti effettuati dopo la chiusura della procedura liquidatoria sono assoggettabili ad azione revocatoria concorsuale se posti in essere nei termini di cui agli artt. 166 e 167 c.c.i.i., che vanno computati a ritroso rispetto alla data della sentenza di riapertura.

Gli atti a titolo gratuito e quelli compiuti fra i coniugi, tra le parti di un'unione civile o tra conviventi di fatto, posteriori alla chiusura della liquidazione giudiziale ed anteriori alla riapertura, sono privi di effetto nei confronti dei creditori.

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