La disposizione prevede che le azioni revocatorie e di inefficacia disciplinate nella sezione in questione del c.c.i. non possono essere promosse dal curatore:
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una volta che siano decorsi 3 anni dall'apertura della liquidazione giudiziale,
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e comunque si prescrivono decorsi 5 anni dal compimento dell'atto.
La norma rende evidente l'operatività di un
doppio termine. I due termini dovrebbero essere distinti, giacché quello triennale di
decadenza e quello quinquennale di
prescrizione.
Il
doppio termine, che potrebbe ritenersi superfluo o inutile posto che la sommatoria del termine triennale al più lungo «periodo sospetto» biennale già condurrebbe ad un meccanismo di preclusione quinquennale, trova spiegazione nella presenza del meccanismo di
consecutio.
Il termine quinquennale è preordinato ad evitare che l'anticipazione del periodo sospetto legata alla presentazione della domanda di accesso alla procedura concorsuale, sommata alla decorrenza del termine decadenziale di tre anni dalla data di apertura della l.g., si traduca in un'eccessiva espansione dell'arco temporale in cui risulta possibile la revocabilità dell'atto; ed invece fissa uno sbarramento volto a definire l'atto revocabile decorso il quinquennio dal suo compimento.
La disposizione si applica non solo alle
azioni revocatorie ma anche alle
azioni di inefficacia.