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Articolo 168 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Pagamento di cambiale scaduta

Dispositivo dell'art. 168 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 166, comma 2, non può essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l'azione cambiaria di regresso. In tal caso, l'ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.

Ratio Legis

La ratio della norma è di evitare di esporre a revocatoria un soggetto che, rifiutando il pagamento, avrebbe perso l'azione di regresso; alcuni la ritengono, più semplicemente.

Spiegazione dell'art. 168 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma disciplina un'ipotesi di esenzione da revocatoria in quella che sarebbe un'ipotesi di pagamento di un debito liquido ed esigibile, rientrante nell'art. 166, comma 2.
Perché il pagamento sia irrevocabile è necessario che:
  • il possessore si trovi dinanzi all'alternativa di accettare il pagamento o di rifiutarlo perdendo l'azione di regresso;
  • che il pagamento sia regolare (effettuato alla scadenza e con il denaro indicato nel titolo) e non rifiutabile.
La tutela del portatore della cambiale, tuttavia, non si traduce in una esclusione totale della revocatoria: il curatore può agire contro l'ultimo obbligato in via di regresso, purché provi la conoscenza dello stato di insolvenza da parte di quest'ultimo. Così si ottiene un equilibrio tra la tutela della par condicio creditorum, e la garanzia dei soggetti tutelati dalle norme sulla circolazione dei titoli di credito.
Si tratta di norma eccezionale, non applicabile in via analogica.

Il legislatore, come detto, intende ancorare la previsione al rischio di perdita dell'azione di regresso: per questo motivo, occorre che vi sia un obbligato di regresso, con la conseguenza che la norma non opera quando il traente non ha girato la tratta, o quando il pagamento sia stato ricevuto dal giratario di un pagherò in caso di girata senza garanzia.

Legittimato passivo della revocatoria è l'ultimo obbligato di regresso in senso assoluto.

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