La norma disciplina un'ipotesi di
esenzione da revocatoria in quella che sarebbe un'ipotesi di
pagamento di un debito liquido ed esigibile, rientrante nell'art. 166, comma 2.
Perché il pagamento sia irrevocabile è necessario che:
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il possessore si trovi dinanzi all'alternativa di accettare il pagamento o di rifiutarlo perdendo l'azione di regresso;
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che il pagamento sia regolare (effettuato alla scadenza e con il denaro indicato nel titolo) e non rifiutabile.
La tutela del portatore della cambiale, tuttavia, non si traduce in una esclusione totale della revocatoria: il curatore può agire contro l'ultimo obbligato in via di regresso, purché provi la
conoscenza dello stato di insolvenza da parte di quest'ultimo. Così si ottiene un equilibrio tra la tutela della
par condicio creditorum, e la garanzia dei soggetti tutelati dalle norme sulla circolazione dei titoli di credito.
Si tratta di
norma eccezionale, non applicabile in via analogica.
Il legislatore, come detto, intende ancorare la previsione al rischio di perdita dell'azione di regresso: per questo motivo, occorre che vi sia un
obbligato di regresso, con la conseguenza che la norma non opera quando il traente non ha girato la tratta, o quando il pagamento sia stato ricevuto dal giratario di un pagherò in caso di girata senza garanzia.
Legittimato passivo della revocatoria è l'
ultimo obbligato di regresso in senso assoluto.