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Articolo 341 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria

Dispositivo dell'art. 341 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di ottenere l'apertura della procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione o il consenso alla sottoscrizione della convenzione di moratoria, si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.

2. Nel caso di concordato preventivo si applicano:

  1. a) le disposizioni degli articoli 329 e 330 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società;
  2. b) la disposizione dell'articolo 333 agli institori dell'imprenditore;
  3. c) le disposizioni degli articoli 334 e 335 al commissario del concordato preventivo;
  4. d) le disposizioni degli articoli 338 e 339 ai creditori.

3. Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonché nel caso di omologa di accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 63, commi 4 e 5, comma 2-bis, si applicano le disposizioni previste al comma 2, lettere a), b) e d)(1)(2).

Note

(1) Comma modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
(2) Il comma 3 è stato modificato dall'art. 48, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

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