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Articolo 330 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Fatti di bancarotta semplice

Dispositivo dell'art. 330 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 323 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate in liquidazione giudiziale, i quali:

  1. a) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo;
  2. b) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.

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