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Articolo 115 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Azioni del liquidatore giudiziale

Dispositivo dell'art. 115 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. (1)Il liquidatore giudiziale esercita, o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.

2. Il liquidatore esercita oppure, se pendente, prosegue l'azione sociale di responsabilità. Ogni patto contrario o ogni diversa previsione contenuti nella proposta o nel piano sono inopponibili al liquidatore e ai creditori sociali.

3. Resta ferma, in ogni caso, anche in pendenza della procedura e nel corso della sua esecuzione, la legittimazione di ciascun creditore sociale a esercitare o proseguire l'azione di responsabilità prevista dall'articolo 2394 del codice civile.

Note

(1) La rubrica del presente articolo è stata modificata dall'art. 26, comma 4 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

Spiegazione dell'art. 115 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Analogamente a quanto prescritto per il curatore, il liquidatore giudiziale è legittimato ad esercitare o a continuare:
  1. qualsiasi azione diretta alla ricostituzione del patrimonio del debitore (azioni revocatorie) o alla riscossione dei crediti vantati del debitore
  2. l'azione di responsabilità sociale nei confronti degli amministratori, ferma restando la legittimazione dei singoli creditori ad esercitare autonomamente l'azione di responsabilità prevista all'art. 2394

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