Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 113 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Chiusura della procedura

Dispositivo dell'art. 113 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. La procedura di concordato preventivo si chiude con la sentenza di omologazione ai sensi dell'articolo 48.

2. L'omologazione deve intervenire nel termine di dodici mesi dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 40(1).

Note

(1) Comma introdotto dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

Spiegazione dell'art. 113 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La sentenza di omologazione, che deve intervenire entro 12 mesi dal deposito della domanda di concordato, sancisce il termine della procedura e rende il concordato obbligatorio e vincolante per tutti i creditori e per il debitore. Ciò significa anche che, se in seguito all’omologazione vengono accertati crediti ulteriori (art. 108), questi crediti rimarranno soggetti al medesimo trattamento previsto per i crediti della stessa natura.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!