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Articolo 113 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Chiusura della procedura

Dispositivo dell'art. 113 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. La procedura di concordato preventivo si chiude con la sentenza di omologazione ai sensi dell'articolo 48.

2. L'omologazione deve intervenire nel termine di dodici mesi dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 40(1).

Note

(1) Comma introdotto dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

Spiegazione dell'art. 113 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La sentenza di omologazione, che deve intervenire entro 12 mesi dal deposito della domanda di concordato, sancisce il termine della procedura e rende il concordato obbligatorio e vincolante per tutti i creditori e per il debitore. Ciò significa anche che, se in seguito all’omologazione vengono accertati crediti ulteriori (art. 108), questi crediti rimarranno soggetti al medesimo trattamento previsto per i crediti della stessa natura.

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