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Articolo 105 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Operazioni e relazione del commissario

Dispositivo dell'art. 105 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, precisando se l'impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Copia della relazione è trasmessa al pubblico ministero(2).

2. Nella relazione il commissario illustra le utilità che, in caso di liquidazione giudiziale, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.

3. Qualora siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare e comunicare ai creditori, con le modalità di cui all'articolo 104, comma 2, almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Copia della relazione integrativa è trasmessa al pubblico ministero(2).

4. La relazione integrativa contiene la comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a venti giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori.

5. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto. Essa è comunicata ai creditori almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto ed è trasmessa al pubblico ministero(1).

Note

(1) I commi 1, 3 e 5 sono stati modificati dall'art. 16, comma 1, del D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.
(2) Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto (con l'art. 24, comma 2, lettera a)) la modifica dell'art. 105, comma 1; (con l'art. 24, comma 2, lettera b)) la modifica dell'art. 105, comma 3.

Spiegazione dell'art. 105 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Nelle fasi preliminari al voto, il commissario giudiziale è tenuto a redigere l'inventario dei beni del debitore e, soprattutto, una relazione particolareggiata che illustri:
  1. le cause della crisi
  2. la condotta del debitore e la diligenza da questi prestata nell'assunzione delle obbligazioni
  3. i termini della proposta formulata dal debitore e di eventuali proposte concorrenti
  4. le utilità che potrebbero essere apportate da azioni risarcitorie e revocatorie, in un'eventuale liquidazione giudiziale
Nel caso in cui siano state formulate proposte concorrenti la relazione dovrà inoltre contenere una parte dedicata alla comparazione delle diverse proposte presentate.

Tale relazione particolareggiata è volta ad informare i creditori ammessi al voto (cui va comunicata entro quarantacinque giorni prima del termine iniziale delle votazioni), affinché questi possano esprimere un voto consapevole ed informato sulla proposta del debitore e sulle proposte concorrenti.

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