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Articolo 104 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Convocazione dei creditori

Dispositivo dell'art. 104 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori sulla scorta delle scritture contabili, apportando le necessarie rettifiche.

2. Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il destinatario ha un indirizzo digitale e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata spedita presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il piano e un avviso contenente la data iniziale e finale del voto dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di apertura, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2. Nello stesso avviso è contenuto l'avvertimento che si applica l'articolo 10, comma 3(1)(2).

3. Quando, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso, non è comunicato l'indirizzo di cui all'invito previsto dal comma 2 e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni si eseguono ai sensi dell'articolo 10, comma 3(2).

4. Quando la comunicazione prevista dal comma 2 è sommamente difficile per il rilevante numero dei creditori o per la difficoltà di identificarli tutti, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, può dare l'autorizzazione prevista dall'articolo 242.

5. Se vi sono obbligazionisti, il termine per la votazione deve essere raddoppiato. La data iniziale e finale stabilita per il voto è in ogni caso comunicata al rappresentante comune degli obbligazionisti.

Note

(1) Comma modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
(2) Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto (con l'art. 24, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 104, comma 2; (con l'art. 24, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 104, comma 3.

Spiegazione dell'art. 104 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma disciplina le operazioni seguenti l'apertura del concordato e preliminari al voto dei creditori. I creditori ammessi al voto sono quelli risultanti dall'elenco formato dal commissario in base all'elenco depositato dal creditore, ferma restando il potere del giudice delegato di apportarvi le dovute integrazioni e correzioni "provvisorie" (v. art. 108).
In questa fase il commissario giudiziale è chiamato ad esaminare l'elenco fornito dal debitore, rettificando eventuali errori materiali. La rettifica non può tuttavia implicare un giudizio sull’ammontare, sulla natura e sull’esistenza del credito. Una volta verificata la corretta formazione dell'elenco dei creditori, il commissario è tenuto a comunicare ad essi, tramite posta raccomandata, il piano, la proposta ed un avviso circa la data iniziale e finale per l'espressione del voto, nonché un invito a fornire apposito recapito di posta elettronica certificata (laddove il creditore non fornisca il proprio recapito, le successive comunicazioni saranno effettuate unicamente tramite deposito in cancelleria).


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