Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 242 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Concordato nel caso di numerosi creditori

Dispositivo dell'art. 242 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziché con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale o mediante altre forme ritenute opportune(1).

Note

(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 39, comma 3 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

Spiegazione dell'art. 242 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma, con riferimento alla proposta di concordato, prevede la possibilità di ricorrere ad un mezzo di pubblicità alternativo alla comunicazione diretta ai singoli creditori, laddove questi ultimi siano particolarmente numerosi. Il giudice delegato, dunque, può in tali casi autorizzare la pubblicazione integrale della proposta su uno o più quotidiani a tiratura locale o nazionale.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!