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Articolo 94 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Amministrazione dei beni durante la procedura di concordato preventivo e alienazioni

Dispositivo dell'art. 94 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Dalla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo e fino all'omologazione, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale.

2. Fermo il disposto dell'articolo 46, i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie di controllo, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.

3. L'autorizzazione può essere concessa prima dell'omologazione, sentito il commissario giudiziale, se l'atto è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

4. Con decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione di cui al comma 2.

5. L'alienazione e l'affitto di azienda, di rami di azienda e di specifici beni autorizzati ai sensi del comma 2, sono effettuate tramite procedure competitive, previa stima ed adeguata pubblicità.

6. Il tribunale, in caso di urgenza, sentito il commissario giudiziale, può autorizzare gli atti previsti al comma 5 senza far luogo a pubblicità e alle procedure competitive quando può essere compromesso irreparabilmente l'interesse dei creditori al miglior soddisfacimento. Del provvedimento e del compimento dell'atto deve comunque essere data adeguata pubblicità e comunicazione ai creditori(1).

6-bis. Quando il piano prevede l'offerta da parte di un soggetto individuato, avente ad oggetto l'affitto o il trasferimento in suo favore dell'azienda o di uno o più rami d'azienda, si applica l'articolo 91(2).

Note

(1) I commi 3 e 6 sono stati modificati dall'art. 15, comma 1, del D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.
(2) Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto (con l'art. 23, comma 1, lettera a)) l'introduzione del comma 6-bis all'art. 94; (con l'art. 23, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 94, rubrica.

Spiegazione dell'art. 94 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

L'apertura del concordato preventivo determina la soggezione del debitore ad un regime di spossessamento "attenuato" (rispetto alla liquidazione giudiziale). Al debitore non è infatti sottratto l'esercizio dell'impresa e l'amministrazione dei suoi beni, sebbene ciò debba avvenire sotto la sorveglianza del commissario giudiziale. Tuttavia, gli atti di straordinaria amministrazione, ovverosia gli atti che possono potenzialmente andare a detrimento delle ragioni dei creditori (elencati al co. 2), non possono essere compiuti dal debitore senza la preventiva autorizzazione del giudice delegato, pena la loro inefficacia (inopponibilità) nei confronti dei creditori antecedenti all'apertura della procedura.
In tali casi il debitore è onerato dell'obbligo di richiedere una specifica autorizzazione al giudice delegato, provando che l'atto è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, eccezion fatta per il caso in cui il Tribunale abbia stabilito che gli atti di valore inferiore ad una determinata soglia, benché qualificabili come atti di straordinaria amministrazione, non debbano essere autorizzati (co. 4).
Infine, qualora l'atto di straordinaria amministrazione autorizzato consista nella vendita di un bene, del ramo d'azienda o dell'intera azienda, il giudice delegato dovrà necessariamente disporre che la vendita avvenga tramite procedura competitiva, salvo il caso in cui vi sia l'urgenza e la necessità di provvedervi al fine di evitare un danno irreparabile ai creditori.

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