(massima n. 1)
La decisione di concludere con una pronuncia la istruttoria prefallimentare, e così - nella specie - sulla richiesta del P.M., non è viziata in sé ove si concreti nel diniego di un termine, quale chiesto dalla parte debitrice per impugnare la revoca delle misure protettive, a suo tempo disposte dal tribunale ex artt. 18 e 19 CCII ma nel frattempo venute meno: è invero mancata, nella vicenda, la specifica indicazione dell'assunto pregiudizio al diritto di difesa, declinato già come illustrazione di una utile impugnazione quale sarebbe stata impedita e della sua articolazione antagonista all'iter della istruttoria sul fallimento. In secondo luogo, non sussiste nella citata istruttoria un diritto pieno del debitore al rinvio della trattazione ovvero della decisione, nemmeno allorché sia invocato un tempo per ricorrere a procedure alternative o al reclamo avverso la rimozione del regime di tutela conseguito nella composizione negoziata.