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Articolo 9 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Sospensione feriale dei termini e patrocinio legale

Dispositivo dell'art. 9 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. La sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 non si applica ai procedimenti disciplinati dal presente codice, salvo che esso non disponga diversamente.

2. Salvi i casi in cui non sia previsto altrimenti, nei procedimenti disciplinati dal presente codice, il patrocinio del difensore è obbligatorio(1).

Note

(1) Il comma 2 è stato modificato dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

Massime relative all'art. 9 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Cass. civ. n. 35976/2022

Alle procedure concorsuali di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla l. n. 3 del 2012, pendenti alla data del 15 luglio 2022, si applica la sospensione feriale dei termini di cui all'art. 1 della l. n. 742 del 1969, non venendo in rilievo, per esse, l'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, richiamato dall'art. 3 della l. n. 742 del 1969 cit. con riguardo al procedimento di fallimento, e non essendo ad esse applicabile, nemmeno in via interpretativa, l'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 14 del 2019 e succ. modif. ed integr. (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), che esclude di regola, salvo diverse disposizioni, la sospensione feriale dei termini per tutti i procedimenti in esso regolati, comprese le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, ora disciplinate nel Capo II del Titolo IV del d.lgs. medesimo. (Rigetta, TRIBUNALE BRINDISI, 09/03/2018)

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