1. La sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 non si applica ai procedimenti disciplinati dal presente codice, salvo che esso non disponga diversamente.
2. Salvi i casi in cui non sia previsto altrimenti, nei procedimenti disciplinati dal presente codice, il patrocinio del difensore è obbligatorio(1).
Note
(1)
Il comma 2 è stato modificato dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.