(massima n. 1)
Alle procedure concorsuali di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla l. n. 3 del 2012, pendenti alla data del 15 luglio 2022, si applica la sospensione feriale dei termini di cui all'art. 1 della l. n. 742 del 1969, non venendo in rilievo, per esse, l'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, richiamato dall'art. 3 della l. n. 742 del 1969 cit. con riguardo al procedimento di fallimento, e non essendo ad esse applicabile, nemmeno in via interpretativa, l'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 14 del 2019 e succ. modif. ed integr. (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), che esclude di regola, salvo diverse disposizioni, la sospensione feriale dei termini per tutti i procedimenti in esso regolati, comprese le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, ora disciplinate nel Capo II del Titolo IV del d.lgs. medesimo. (Rigetta, TRIBUNALE BRINDISI, 09/03/2018)