1. (1) Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili:
- a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento(2);
- b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;
- c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47;
- d) i crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento(2).
2. La prededuzione opera in caso di apertura del concorso e permane anche quando si susseguono più procedure(2).
Note
(1)
Articolo sostituito dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
(2)
Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto (con l'art. 3, comma 2, lettera a)) la modifica dell'art. 6, comma 1, lettere a) e d); (con l'art. 3, comma 2, lettera b)) la modifica dell'art. 6, comma 2.