La disposizione regola l'azione di reintegrazione, o di spoglio); esperibile anche dal detentore a tutela del possessore cui venga sottratto in tutto o in parte il possesso della cosa, prevedendo la reintegrazione, ossia il ripristino della situazione possessoria compromessa. Essa, dunque, ha una funzione recuperatoria, ma perchè possa venire in essere tale effetto, bisogna che colui il quale abbia dato vita spoglio si trovi ancora nell'effettiva disponibilità della cosa privata al possessore. In ipotesi di perdita di quest'ultima, l'autore dello spoglio non può più essere il destinatario dell'azione di reintegrazione, ferma pur sempre la responsabilità per il fatto illecito compiuto. Se, però, la cosa è stata trasferita ad un terzo a conoscenza dell'avvenuto spoglio, l'azione di reintegrazione è esperibile anche contro costui. La privazione del possesso della cosa, deve avvenire in modo violento od occulto, deve avvenire, cioè, contro la volontà di chi venga spogliato del possesso, ossia senza che questi ne venga a conoscenza, se non successivamente. L'azione di reintegrazione è possibile anche in ipotesi di spoglio non violento o non occulto, dovendo, peraltro, ricorrere le condizioni per l'esercizio dell'azione di manutenzione, la quale non è, dunque, esperibile dal semplice detentore.