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Articolo 1169 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Reintegrazione contro l'acquirente consapevole dello spoglio

Dispositivo dell'art. 1169 Codice Civile

La reintegrazione si può domandare anche contro chi è nel possesso in virtù di un acquisto(1) a titolo particolare, fatto con la conoscenza dell'avvenuto spoglio.

Note

(1) E' persona differente dall'autore dello spoglio, ma che ne sia a conoscenza.

Ratio Legis

La disposizione regola l'azione di reintegrazione, o di spoglio); esperibile anche dal detentore a tutela del possessore cui venga sottratto in tutto o in parte il possesso della cosa, prevedendo la reintegrazione, ossia il ripristino della situazione possessoria compromessa. Essa, dunque, ha una funzione recuperatoria, ma perchè possa venire in essere tale effetto, bisogna che colui il quale abbia dato vita spoglio si trovi ancora nell'effettiva disponibilità della cosa privata al possessore. In ipotesi di perdita di quest'ultima, l'autore dello spoglio non può più essere il destinatario dell'azione di reintegrazione, ferma pur sempre la responsabilità per il fatto illecito compiuto. Se, però, la cosa è stata trasferita ad un terzo a conoscenza dell'avvenuto spoglio, l'azione di reintegrazione è esperibile anche contro costui. La privazione del possesso della cosa, deve avvenire in modo violento od occulto, deve avvenire, cioè, contro la volontà di chi venga spogliato del possesso, ossia senza che questi ne venga a conoscenza, se non successivamente. L'azione di reintegrazione è possibile anche in ipotesi di spoglio non violento o non occulto, dovendo, peraltro, ricorrere le condizioni per l'esercizio dell'azione di manutenzione, la quale non è, dunque, esperibile dal semplice detentore.

Spiegazione dell'art. 1169 Codice Civile

Esperibilità dell'azione contro l'avente causa del possessore che sia al possesso

Com’è noto, mentre non si è mai dubitato che l'azione di spoglio sia proponibile contro chi è diventato possessore in virtù di una successione a titolo universale, nella posizione dello spoliator si controverte, in relazione al codice del 1865, se l'azione sia ugualmente proponibile contro il successore a titolo particolare, ritenendo alcuni l'azione esperibile contro qualunque terzo possessore, richiedendo altri, sulle orme della tradizione canonistica (c. 18, X, de rest. spol. 2, 3), per la legittimazione passiva del terzo, la sua mala fede, e sostenendo altri ancora che l'azione abbia carattere strettamente personale.

Il nuovo codice ha opportunamente accolto la soluzione canonistica con una precisa disposizione che non richiede particolare commento e che vale a confermare per implicito la proponibilità dell'azione contro il successore universale.


Posizione dell'autore mediato dello spoglio che non sia al possesso

La legge non dice invece se si possa agire contro il non possessore. Che l'autore mediato dello spoglio (od il mandante, il c. d. autore mo­rale) sia patrimonialmente responsabile verso lo spogliato, è indubbio, non invece per il nuovo, così come per il vecchio codice, sia esperibile contro di lui l'azione possessoria, ove egli non sia nel possesso della cosa. E ciò nonostante l'ampiezza dell'espressione (« autore » dello spoglio) usata dall' art. 1168 del c.c. per designare il legittimato passivo dell'azione. A prescindere infatti dal rilievo che l'espressione non è diversa da quella contenuta dall'art. 695 codice del 1865, che viene dalla migliore dottrina interpretato nel senso della improponibilità dell'azione: è chiaro come per il nuovo codice un ulteriore argomento in tal senso sia fornito dalla precisazione che, come si e visto, l'art. 1169 fa appunto con riferimento ad un soggetto che si trova « nel possesso » del diritto.

Senza contare poi che la contraria interpretazione reale si concilierebbe col carattere e con gli scopi dell'azione di spoglio.

Improcedibilità dell'azione nel caso di impossibilità della reintegrazione
È appena il caso di aggiungere che — sempre in conseguenza di ciò che la tutela possessoria della reintegra ha per scopo e per oggetto di ripristinare lo stato di fatto preesistente — quando vi sia impossibilità assoluta della reintegrazione, l'azione viene a mancare di oggetto e non è più procedibile, convertendosi in una azione di danno esperibile secondo le comuni norrne.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

551 La disciplina delle azioni possessorie non si allontana sostanzialmente dagli schemi del codice del 1865. L'azione di reintegrazione è data per lo spoglio qualificato da violenza o da clandestinità. Oltre che al possessore, l'azione è concessa a chi ha la mera detenzione della cosa. Mi è sembrato però opportuno negarla a chi detiene la cosa per ragioni di servizio o di ospitalità: l'azione potrà in tal caso esperirsi dal possessore. Come nel codice del 1865 (art. 696), l'azione deve essere proposta entro l'anno dal sofferto spoglio; ma, se lo spoglio è clandestino, il termine decorre dal giorno in cui è scoperto (art. 1168 del c.c.), Costituisce una disposizione nuova quella dell'art. 1169 del c.c., il quale ammette che l'azione di reintegrazione sia proposta contro chi abbia il possesso in virtù di un acquisto a titolo particolare fatto con la conoscenza dell'avvenuto spoglio. La norma, già accolta nella dottrina canonica, colpisce l'acquirente che, consapevole dello spoglio compiuto dal suo dante causa, trae profitto dalla lesione arrecata al possesso altrui.

Massime relative all'art. 1169 Codice Civile

Cass. civ. n. 7365/2015

In tema di azioni possessorie, quando la successione a titolo particolare nel possesso avvenga dopo la proposizione della domanda di reintegrazione o di manutenzione nei confronti dell'autore dello spoglio, la sentenza ha effetto, ai sensi dell'art. 111, quarto comma, c.p.c., nei confronti dell'avente causa, senza che operi la clausola di salvezza degli effetti della trascrizione ivi prevista, in quanto la domanda di reintegrazione o di manutenzione non va trascritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2653, n. 1, c.c. e, perciò, resta irrilevante la trascrizione del titolo d'acquisto. Ne consegue che la sentenza pronunciata contro il dante causa è titolo eseguibile nei confronti dell'acquirente.

Cass. civ. n. 4448/2012

In tema di azioni possessorie, agli effetti dell'art. 1169 c.c., secondo cui la reintegrazione si può domandare anche contro chi è nel possesso in virtù di un acquisto a titolo particolare, fatto con la conoscenza dell'avvenuto spoglio, la nozione di possesso va assunta, in senso lato, come comprensiva della detenzione della "res" in base ad un contratto stipulato con lo "spoliator": ne consegue che l'azione di reintegrazione, per la sua natura reale e per il suo carattere recuperatorio, può essere proposta anche contro colui che abbia acquistato la detenzione in virtù di un rapporto giuridico e nella consapevolezza dello spoglio. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto passivamente legittimata, rispetto all'azione di reintegrazione, la conduttrice, la quale si era giovata del denunciato spoglio, giacché riammessa nella detenzione dello stesso immobile da cui era stata in precedenza estromessa a seguito di procedura di sfratto per morosità).

Cass. civ. n. 11583/2005

La regola dettata dall'art. 1169 c.c. è da intendere dettata per il caso in cui la successione nel possesso a titolo particolare nei confronti dell'autore dello spoglio avvenga prima che contro costui sia proposta la domanda di reintegrazione nel possesso e comporta che tale domanda possa essere proposta nei confronti dell'acquirente a titolo particolare se egli ha fatto l'acquisto con la consapevolezza dell'avvenuto spoglio. Allorquando, invece, la successione nel possesso a titolo particolare avvenga dopo la proposizione della domanda di reintegrazione nei confronti dell'autore dello spoglio, a protezione dell'attore ed a garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale opera la norma di cui all'art. 111 c.p.c. ed in particolare quella di cui al quarto comma, secondo cui la sentenza ha effetto anche nei confronti dell'avente causa, senza peraltro che possa venire in rilievo la clausola di salvezza degli effetti della trascrizione prevista da detta norma, tenuto conto che, non essendo trascrivibile la domanda di reintegrazione, resta irrilevante la trascrizione del titolo d'acquisto. Ne consegue che la sentenza pronunciata nei confronti del dante causa è titolo eseguibile nei confronti dell'acquirente.

Cass. civ. n. 2113/1974

È incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, l'accertamento del giudice del merito, fondato su elementi presuntivi, secondo il quale il soggetto che ha acquistato, a titolo particolare, il possesso di un fondo gravato da una servitù prediale, ha effettuato tale acquisto con la conoscenza dello spoglio compiuto dal suo dante causa in danno del titolare della servitù ed è, pertanto, legittimato passivo, ai sensi dell'art. 1169 c.c., rispetto all'azione di reintegra proposta da quest'ultimo.

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