Imposizione di servitù da parte del proprietario su fondo in usufrutto
Il principio era identico già nel codice abrogato (art. 635): usufrutto e proprietà stanno in tale rapporto che rappresentano ognuno un grado di disponibilità della cosa, il confine è segnato dalla linea oltre la quale sorgerebbe un conflitto fra le due disponibilità. Ma dove la disposizione da una parte non intacca la disponibilità dalla parte opposta, è lecita ed attuabile. L'usufruttuario ha l'interesse, tutelato esclusivamente per lui, di godere il fondo in tutte le utilità che può dare: ma se il fondo, offrendo all'usufruttuario tutte le proprie utilità, può riservare qualche utile ad altri, che non diminuisca il godimento del primo, per questa parte può essere fatto oggetto di una servitù ad opera del proprietario. Il limite di questa possibilità è che il godimento dell'usufruttuario non venga menomato: così, per es., una servitù di prospetto potrà essere concessa dal proprietario sul fondo in usufrutto, quando l'usufruttuario non ne soffre pregiudizio in quanto non può costruire, dovendo conservare una destinazione economica che consente il prospetto a favore di un terzo senza diminuzione del godimento consentito all'usufruttuario.
Consenso dell'usufruttuario per le servitù che menomano il godimento
Il nuovo codice non riproduce la disposizione del codice precedente (art. 635), secondo la quale col consenso dell'usufruttuario potevano essere imposte anche servitù menomatrici del suo godimento. Come fu rilevato dalla Commissione Reale (Rel., pag. 89), una tale dichiarazione, nel sistema di oggi, è del tutto superflua: pertanto è caduta la lettera, ma il principio è rimasto.