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Articolo 1042 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Obblighi inerenti all'uso di corsi contigui a fondi altrui

Dispositivo dell'art. 1042 Codice Civile

Se un corso d'acqua(1) impedisce ai proprietari dei fondi contigui l'accesso ai medesimi, o la continuazione dell'irrigazione o dello scolo delle acque, coloro che si servono di quel corso sono obbligati, in proporzione del beneficio che ne ritraggono, a costruire e a mantenere i ponti e i loro accessi sufficienti per un comodo e sicuro transito, come pure le botti sotterranee, i ponti-canali o altre opere simili per continuare l'irrigazione o lo scolo, salvi i diritti derivanti dal titolo o dall'usucapione [1158].

Note

(1) La disposizione in esame fa riferimento in modo generico al "corso d'acqua": pertanto, si ritiene applicabile, oltre che alla servitù di acquedotto coattivo, anche a quelle di acquedotto volontario (art. 1058 del c.c.), di scarico coattivo od a scopo di bonifica (artt. 1043-1044), nonché ai canali aperti dal proprietario sul suo fondo (art. 911 del c.c.).

Spiegazione dell'art. 1042 Codice Civile

Fondi contigui. Natura dell'obbligazione

Secondo questa norma, corrispondente a quella contenuta nell’art. 608 del codice del 1865, coloro che si giovano di un corso d'acqua, qualora questo impedisca ai proprietari dei fondi contigui l'accesso ai medesimi o la continuazione dell'irrigazione o dello scolo, sono tenuti a costruire e mantenere le opere necessarie a che continui l'irrigazione o lo scolo.

Cosa si intende per fondi contigui? Sono i fondi prossimi al corso d'acqua, che possono essere sia dello stesso proprietario del fondo attraversato sia di terzi.

L'obbligo incombe a tutti coloro che si servono dell'acqua, infatti la legge dice: « in proporzione del beneficio che ne ritraggono ». L'obbligazione, di fronte a coloro per cui viene impedito l'accesso o la continuazione dello scolo, è indivisibile rispetto all'opera, nel senso che ciascuno deve fare l'opera per intero: pertanto la spesa si divide, nei rapporti interni, fra coloro che traggono vantaggio.


Acquedotti di scarico e di bonifica

Un dubbio che sorgeva nel vecchio codice circa l'applicabilità della norma contenuta nell'art. 608 (corrispondente all’ 1042) ai cosiddetti acquedotti difensivi, cioè a quelli di scarico: oggi tale dubbio può dirsi almeno in parte eliminato, perché infatti la norma contenuta nell'art. 1042, per il mutato ordine delle disposizioni, precede, oggi, la norma (art. 1043 del c.c.) che dichiara applicabili al passaggio per lo scarico delle acque le disposizioni contenute negli articoli precedenti, fra cui c’è anche l'art. 1042. Invece nel codice del 1865 quest' ultima norma relativa al passaggio delle acque per lo scarico (art. 606) precedeva l'altra (art. 608). Pertanto l'art. 1042 si applica indubbiamente anche agli acquedotti di scarico, per il richiamo fatto nell'art.1043 che disciplina appunto lo scarico coattivo.

Rimane dubbio il caso degli acquedotti (difensivi) di bonifica, disciplinati nel successivo art. 1044, che non richiama le precedenti disposizioni. Anzi nell'art. art. 1046 del c.c. si dichiarano applicabili alle opere indicate negli articoli precedenti, fra cui può comprendersi l'art. 1044, alcune disposizioni, tra le quali non c’è quella contenuta nell'art. 1042. Ciò nondimeno, alla maggior parte della dottrina sembra che pur agli acquedotti a scopo di bonifica (art. 1044 del c.c.) si debba applicare la disposizione in esame, cioè la norma contenuta nell'art. 1042, sempre che se ne presentino le condizioni.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1042 Codice Civile

Cass. civ. n. 21883/2015

La valutazione dell'esistenza dell'irreversibile trasformazione, quale presupposto dell'occupazione cd. acquisitiva, va effettuata con riferimento agli immobili compresi nel piano urbanistico attuativo singolarmente considerati, verificando se essi abbiano subito una trasformazione nel loro aspetto materiale, mutando fisionomia strutturale e funzionale, mentre deve escludersi la possibilità di operare una tale valutazione con sintetico riferimento all'intera area compresa nel piano, non essendo sufficiente che sia globalmente realizzata la destinazione in esso prevista, a prescindere dall'entità e dalla rilevanza manipolativa dei singoli interventi costruttivi, ferma restando la tutela, prevista dagli artt. 40 della l. n. 2359 del 1865 e 33 del d.P.R. n. 327 del 2001, in caso di occupazione acquisitiva parziale, in ragione dell'eventuale deprezzamento subito dalla parte residua.

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