Determinazione ed aumento della quantità di acqua
Dall'
art. 1037 del c.c. risulta che almeno nel maggior numero di casi si finisce col precisare la quantità di acqua per cui si chiede il passaggio: infatti, dovendosi, a tenore della norma contenuta in quell'articolo, dimostrare che l'acqua di cui si può disporre e sufficiente per l'uso al quale si vuol destinare, si deve pur dire quanta è l'
acqua cui si ha diritto. Tutto ciò non significa, però, che nella costituzione della servitù di acquedotto è elemento essenziale la determinazione della quantità di acqua da far passare per l'acquedotto, con la conseguenza che essa non può essere accresciuta. Solo quando, per volere delle parti in un caso concreto, si considerato elemento essenziale della servitù la
determinazione della quantità di acqua da condurre, essa dovrebbe non potersi variare, più tardi, per volontà del titolare della servitù. La regola che le servitù non possono aggravarsi infatti lo vieterebbe.
Ma, per l'acquedotto, vi è una
ragione particolare che ha indotto il nostro legislatore ad accogliere l’ opposta soluzione, con le necessarie cautele: per il fondo servente, l'onere consiste nel
tollerare la costruzione e l'impianto dell'acquedotto nonché il passaggio delle acque. Ora tale onere, in sostanza, rimane immutato se, per l'acquedotto, passa una quantità d'acqua maggiore o minore. Conferma di ciò si ha nel criterio adottato per la determinazione dell'indennità: questa è, infatti, proporzionata al valore del terreno occupato. Ora il terreno occupato è lo stesso, quando l'acquedotto rimane immutato, pur passando per esso una maggiore quantità di acqua di quella per cui si è chiesta ed ottenuta la servitù. È soltanto possibile un danno al fondo servente, per l'eventualità che l'acquedotto non sia capace di contenere la maggiore quantità di acqua.
Per evitare un tale rischio, la legge ammette il
diritto di far passare maggiore quantità di acqua, ma a condizione che il titolare della servitù e il proprietario del fondo servente riconoscano che l'acquedotto ne è capace e che non ne può venir danno al fondo servente. In mancanza di accordo, l'autorità giudiziaria accerterà la capaciti o meno dell'acquedotto.
Nuove opere
Può accadere che l'acquedotto, incapace di ricevere una quantità di acqua maggiore di quella pattuita, possa divenire capace per mezzo di nuove opere. La legge riconosce il diritto a fare tali nuove opere, però esige che se ne determini prima la natura e la qualità e che, inoltre, si paghi la somma dovuta per il suolo da occupare, se è necessario occupare altro suolo, e in ogni caso la somma dovuta per i danni (
art. 1038 del c.c.). Anche qui, in caso di contrasto, deciderà l'autorità giudiziaria.
Attraversamento di acquedotti
Le regole esposte si applicano anche quando si tratti di attraversamento di acquedotti (
art. 1035 del c.c.). Può darsi che si renda, all'uopo, necessaria la sostituzione di una tomba ad un ponte-canale o viceversa: ciò accade quando ad un passaggio al di sotto dell'acquedotto si sostituisce un passaggio al di sopra o viceversa.