Il godimento dell'usufruttuario rispetto alle cave e alle torbiere
Rispetto alle cave e torbiere il codice ha conservato la regola posta dall'art. 494 del codice del 1865, secondo la quale l'usufruttuario di un fondo può sfruttare le cave e le torbiere già aperte e in esercizio all'inizio dell'usufrutto, ma non può aprirne altre senza il consenso del proprietario.
Non è dubbio che questa regola sia la conseguenza logica del principio che il godimento dell'usufruttuario trova il suo limite insuperabile nella conservazione della destinazione economica della cosa. Infatti l’ apertura di cave e torbiere o lo sfruttamento di cave e torbiere già. aperte ma non in esercizio al momento in cui l'usufrutto si costituisce importa normalmente un mutamento della destinazione economica della cosa che all'usufruttuario non è consentito.
Altra questione è se dal punto di vista pratico e in considerazione di esigenze sociali il divieto di aprire cave e torbiere non meritasse di essere attenuato. Il Progetto preliminare (art. 122) aveva ammesso l'intervento dell'autorità giudiziaria nel caso di dissenso fra proprietario e usufruttuario sull'apertura di nuove cave o torbiere o sul piano di coltivazione, e la norma era quanto mai opportuna. Ma in seguito ad alcune discutibili e affatto decisive osservazioni della Commissione delle Assemblee Legislative la proposta non ebbe seguito e perciò il codice riafferma puramente e semplicemente la regola tradizionale.
I prodotti delle cave e torbiere sono considerati dalla legge come frutto del fondo, suscettibile quindi di appropriazione da parte dell'usufruttuario solo quando la cava o torbiera sia aperta e in esercizio al momento in cui sorge l'usufrutto. Durante il corso di questo nè l'usufruttuario nè il proprietario possono, in mancanza di accordo, modificare la consistenza della cosa con l'apertura di nuove cave e torbiere. Si ritiene però che nel caso in cui durante l'usufrutto avvenga, ad opera del proprietario o di un possessore, l'apertura di cave o torbiere, l'usufruttuario possa sempre rivendicarne il godimento.
Quando la cava o torbiera è aperta, l'usufruttuario non solo ha il diritto di esercitarla, ma, nei confronti del proprietario, ne ha in un certo senso anche l'obbligo, dato che la legge mineraria (1. 29 luglio 1927, n. .1.443) ammette che, in caso di inerzia del proprietario, l’ autorità governativa possa concedere ad altri la facoltà di aprire cave e di esercitarle (art. 45). L'inerzia dell'usufruttuario che produce l'intervento della pubblica autorità e quindi il passaggio della cava o torbiera dal patrimonio del privato al patrimonio indisponibile dello stato (art. 17, 20 comma), sarebbe fonte di responsabilità nei confronti del proprietario perchè integra una violazione dell'obbligo di godere della cosa in usufrutto con la diligenza del buon padre di famiglia (
art. 1101 del c.c.).
Diritti dell'usufruttuario rispetto alle miniere
Rispetto alle miniere il codice si è preoccupato
di armonizzare le sue disposizioni con il sistema della legge mineraria ora ricordata. Poiché le miniere non sono oggetto di proprietà privata e fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato, l'usufruttuario come tale non ha alcun diritto di esercitare miniere già esistenti nè di eseguire ricerche minerarie sul fondo in usufrutto. Egli può ottenere, come qualunque terzo, la concessione governativa di eseguire ricerche e coltivazioni minerarie. In tal caso, secondo un principio generale già affermato dalla legge mineraria, l'usufruttuario concessionario della miniera ha l'
obbligo di risarcire i danni derivati alla cosa per effetto delle ricerche e delle coltivazioni minerarie, come saranno accertati alla fine dell'usufrutto.
Se invece il
permesso di ricerca e di coltivazione è dato
ad un terzo ovvero allo stesso proprietario, questi devono corrispondere all'usufruttuario un'indennità compensativa della diminuzione di godimento che ne risulta per l'usufruttuario. Quando concessionario è il proprietario non vi è difficoltà per la determinazione e il pagamento dell'indennità; se invece concessionario è un terzo, egli dovrebbe, secondo i principi della legge mineraria, corrispondere al proprietario una indennità a titolo di risarcimento dei danni. Ma se il fondo è oggetto di usufrutto, il concessionario, in base al disposto dell'art. 987, è obbligato all'indennità non solo nei confronti del proprietario ma anche in quelli dell'usufruttuario nel senso che è tenuto verso di questo per l'indennità corrispondente al diminuito godimento e verso di quello per l'eccedenza.
Il codice non ha risolto la questione, sorta nell'interpretazione della legge mineraria,
se sia possibile la costituzione dell'usufrutto sulla concessione. Tuttavia, poiché la legge in parola ammette solo, previa autorizzazione ministeriale, la trasmissione della concessione, deve ritenersi che sia vietata sia la cessione dell'esercizio della concessione sia la costituzione di un usufrutto su di essa. E stata però ritenuta possibile la costituzione di un usufrutto
mortis causa.