(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
452 Il perimento totale del fondo enfiteutico importa l'estinzione dell'enfiteusi (
art. 963 del c.c., primo comma, corrispondente all'art. 1560, primo comma, del codice del 1865). Al perimento parziale, invece, non si dà rilevanza se non quando sia perita una parte notevole del fondo e il canone risulti sproporzionato al valore della parte residua (art. 963, secondo comma). In questo caso l'enfiteuta può chiedere, secondo le circostanze, una congrua riduzione del canone ovvero rinunciare al suo diritto, restituendo il fondo al concedente, salvo il diritto di conseguire il rimborso dei miglioramenti sulla parte non perita. La disciplina che il testo introduce è meno rigida di quella che dettava l'art. 1560 del codice del 1865, il quale negava qualsiasi diritto alla riduzione del canone quando la parte residua del fondo fosse sufficiente per pagarlo interamente e sodo ammetteva in questo caso, purché del fondo fosse perita una parte notevole, che l'enfiteuta rinunciasse al suo diritto, retrocedendo il fondo al concedente. La maggiore elasticità della disciplina introdotta a favore dell'enfiteuta è temperata nel terzo comma, dell'art. 963 dalla fissazione di un breve termine di decadenza (un anno), entro il quale egli deve esercitare la facoltà di chiedere la riduzione del canone o di rinunciare al suo diritto. L'articolo in esame prevede, nel quarto comma, anche il caso, non regolato espressamente dal codice anteriore, che il fondo sia assicurato contro il rischio del perimento. In questa ipotesi, ove l'assicurazione sia stata fatta anche nell'interesse del concedente, è logico che l'indennità venga ripartita tra il concedente e l'enfiteuta in proporzione del valore dei rispettivi diritti. Identico criterio si è adottato nel caso di espropriazione per pubblico interesse (
art. 967 del c.c., ultimo comma).
456 L'
art. 967 del c.c., il quale non ha riscontro nel codice del 1865, regola, nel secondo e terzo comma, la reciproca opponibilità dell'alienazione dei rispettivi diritti da parte dell'enfiteuta e del concedente. Nel caso di alienazione del diritto enfiteutico, il precedente enfiteuta non è liberato dai suoi obblighi, e, nel caso di alienazione del diritto del concedente, il nuovo titolare non può pretendere l'adempimento degli obblighi dell'enfiteuta, prima che degli atti di alienazione sia stata rispettivamente eseguita la notifica. Ho rafforzato la tutela del diritto del concedente, mediante la responsabilità solidale del nuovo e del precedente enfiteuta per i canoni non soddisfatti (stesso articolo, primo comma).