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Articolo 946 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Alveo abbandonato

Dispositivo dell'art. 946 Codice Civile

Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico(1).

Note

(1) Secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994 n. 37, l'alveo abbandonato spettava ai proprietari confinanti con le due rive che se lo dividevano, fino al mezzo del letto medesimo, secondo l'estensione del fronte del fondo di ciascuno.

Brocardi

Alveus derelictus

Spiegazione dell'art. 946 Codice Civile

Riproduzione del testo del vecchio codice

L'art. 946 ripete ad litteram l'art. 461 del vecchio codice: nulla di nuovo si potrebbe dunque dire nè sull'origine dell'argomento, nè sulle questioni che storicamente e attualmente sono state fatte circa le norme che regolano la materia.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

441 Quanto all'alveo abbandonato, l'art. 946 del c.c. riproduce, senza alcuna variazione, l'art. 461 del codice del 1865. L'alveo spetta ai proprietari confinanti alle due rive, i quali lo dividono tra loro pro modo longitudinis et latitudinis.

Massime relative all'art. 946 Codice Civile

Cass. civ. n. 15006/2000

Il fenomeno dell'inalveamento e quello dell'inondazione differiscono profondamente perché il primo, che è fenomeno definitivo e stabile, ancorché non irreversibile, comporta l'estinzione del diritto di proprietà privata sul fondo inalveato, questo entrando a far parte del demanio idrico, mentre l'inondazione per i suoi caratteri di temporaneità e transitorietà, lascia inalterata la condizione giuridica del fondo inondato portando soltanto una temporanea compressione del diritto dominicale del privato il quale torna ad espandersi in tutta la sua pienezza ed effettività quando, cessata l'inondazione siasi ripristinata la situazione precedente all'inondazione stessa. La natura di inondazione delle vicende fluviali rispetto alle parti di fondo contese fra le parti, imponendo di ritenere immutata la condizione giuridica di dette parti, comporta l'esclusione della competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche.

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Consulenze legali
relative all'articolo 946 Codice Civile

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Giuseppe M. chiede
venerdì 24/07/2015 - Calabria
- Anno 1948 la cartografia dell'Ist. Geografico militare mostra un burrone di raccolta delle acque piovane con decorso diritto.

Anno 1954 il burrone viene deviato dalla costruzione, sul suo letto, di un fabbricato. Il decorso del burrone diviene una " C " il cui punto alto coincide con il fabbricato e quello basso coincide con lo sbocco originario.

Anno 1954 la prima mappa catastale mostra una " C" perfetta.

Anno 1955 una fotografia aerea dell'Ist. geografico militare evidenzia il deflusso delle acque non a forma di "C" ma sparso nel mio terreno che occupa la parte bassa della "C".

Richiesta: per avere il riconoscimento che il decorso del piccolo burrone non e' quello demaniale a chi devo fare la causa civile?
Al Comune ? Alla Provincia ? al Demanio ? A tutti questi enti ?”
Consulenza legale i 04/08/2015
La domanda volta all'accertamento dell'illegittimità della deviazione del corso dell'acqua da parte della P.A. e la conseguente richiesta di risarcimento dei danni subìti in seguito alla medesima deviazione, allo stato attuale della conoscenza del caso di specie, sembrerebbe doversi proporre innanzi al Tribunale delle acque pubbliche, poiché, ai sensi dell'art. 140 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (normativa risalente ma tuttora vigente) appartengono alla cognizione di tale tribunale "d) le controversie di qualunque natura, riguardanti la occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le indennità previste dall'art. 46 della L. 25 giugno 1865, n. 2359, in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione utilizzazione delle acque. (...); e) le controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a termini dell'art. 2 del T.U. 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'art. 22 della L. 13 luglio 1911, n. 774".

Al fine di delimitare ulteriormente l'ambito di competenza del Tribunale richiamato, quindi al fine di stabilire se l'azione possa proporsi innanzi allo stesso, si riporta altresì il dato testuale dell'art. 2 del T.U. 25 luglio 1904, n. 523, come modificato successivamente (richiamato dall'art. 140, lett. e) del T.U. sulle acque e impianti elettrici): "1. Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti; e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde. 2. Quando dette opere, usi, atti, fatti siano riconosciuti dall'autorità amministrativa dannosi al regime delle acque pubbliche, essa sola sarà competente per ordinarne la modificazione, la cessazione, la distruzione. Tutte le contestazioni saranno regolate dall'autorità amministrativa, salvo il disposto dell'art. 25, n. 7, della L. 2 giugno 1889, n. 6166 (Si ribadisce che tale articolo deve essere letto in combinato disposto con l'art. 140 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, secondo il quale tali contestazioni sono ora deferite ai Tribunali delle acque pubbliche). 3. Spetta pure all'autorità amministrativa, escluso qualsiasi intervento dell'autorità giudiziaria, riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori rispondano allo scopo cui debbono servire ed alle buone regole d'arte. 4. Tuttavolta che vi sia inoltre ragione a risarcimento di danni, la relativa azione sarà promossa dinanzi ai giudici ordinari, i quali non potranno discutere le questioni già risolute in via amministrativa".

Tuttavia, nonostante il dato testuale delle norme sopra richiamate, si evidenzia che parte della Giurisprudenza afferma che: "La competenza del giudice specializzato delle acque pubbliche postula, ai sensi dell'art. 140 r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, la diretta derivazione del danno dall'esecuzione o manutenzione di opere riguardanti il regime delle acque pubbliche e non acque pluviali scorrenti su pubbliche strade, non convogliate né disciplinate per un uso determinato, che non possono essere considerate pubbliche; pertanto, la domanda di risarcimento per i danni che si assumono derivati al proprietario di un immobile in virtù dell'inadeguata efficienza del sistema di smaltimento delle acque piovane defluenti da strade comunali, riguardando la violazione del principio del "neminem laedere", appartiene alla competenza del g.o." (Tribunale Catanzaro, sez. II, 3 marzo 2011).

Si evidenzia che nel caso sotteso al precedente giurisprudenziale poc'anzi menzionato, non si tratta esattamente del caso corrispondente a quello sotteso al quesito, poiché:
- nel caso sotteso al precedente giurisprudenziale è stata formulata la richiesta di risarcimento per i danni provocati da acque pluviali che scorrono su pubbliche strade, non convogliate pertanto in un canale apposito;
- al contrario, nel caso di specie, dovrebbe formularsi richiesta di risarcimento per l'emanazione di provvedimento illegittimo della P.A., in virtù del quale è stato deviato il corso del "burrone di raccolta delle acque piovane".

In sintesi, alla luce della normativa richiamata e della Giurisprudenza esaminata in questa fase di studio della questione, sembrerebbero rientrare nella competenza dei Tribunali Ordinari le controversie relative a danni determinati da acque pluviali, non convogliate, scorrenti in pubbliche strade, giacché tali acque non avrebbero natura pubblica.
Al contrario, sembra rientrare nella competenza dei Tribunali regionali delle acque le controversie relative a danni determinati da allagamenti conseguenti alla dedotta omessa manutenzione di canali (p.e., da parte di Consorzi di bonifica).
In sostanza, in seguito ad eventuale integrazione della documentazione e ad uno studio più approfondito della questione, bisognerebbe incardinare l'eventuale giudizio innanzi al Giudice Ordinario o al Tribunale delle Acque pubbliche.

Per quanto riguarda la cd. legittimazione passiva per la richiesta di risarcimento dei danni patiti dal proprietario del fondo limitrofo al corso d'acqua deviato, si evidenzia che l'azione risulta esperibile non solo nei confronti della P.A. che ha adottato il provvedimento per autorizzare la deviazione del corso dell'acqua, altresì nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche che nel corso degli anni si sarebbero dovute occupare a vario titolo della manutenzione dello stesso (a titolo meramente esemplificativo, cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 13 giugno 2012, n. 9591: "Il consorzio di bonifica che provveda di fatto, pur non essendovi tenuto, alla manutenzione di un canale (nella specie, colatore di bonifica) assume la custodia e la gestione del corso d'acqua e ne risponde, a seconda della concreta situazione, ai sensi dell'art. 2051 o dell'art. 2043 c.c., dovendo, a tale titolo, risarcire i danni cagionati da difetto di manutenzione (nella specie, danni da esondazione per intasamento del canale)".

Per concludere, oltre alla condanna al risarcimento del danno patito nel corso degli anni, si evidenzia che la Pubblica Amministrazione potrebbe essere altresì condannata alla riduzione in pristino del canale o, comunque, a trovare una soluzione che contemperi al meglio l'interesse pubblico e privato in gioco: "Il divieto di condannare la P.A. a compiere una specifica attività non trova applicazione quando la pubblica amministrazione abbia arrecato pregiudizio ai diritti dei privati con attività materiale o con atti arbitrari ed in mancanza assoluta di un provvedimento giustificativo (la Corte si è così pronunciata nella vicenda relativa all'allagamento di un campo agricolo privato in seguito alle opere dell'amministrazioni provinciale che avevano modificato il deflusso delle acque pluviali)" cfr. Cassazione Civile, Sezione I, 5.11.2012, n. 17068.

ALDO M. chiede
sabato 18/10/2014 - Veneto
“Noi nel 1960 abbiamo aperto un campeggio e abbiamo costruito su alveo abbandonato dal 1882 - siamo passati al Genio Civile per informazioni - la risposta fu - Voi potete utilizzare la metà dell'alveo, l'acquisizione del terreno non è possibile fino a quando il nuovo corso sarà irreversibile - circa 10 anni fa fu costruito, dal Genio Civile, l'argine.
Noi convinti di poter acquisire il terreno, il Genio Civile rispose no - dato che la nuova legge Art. 946, i terreni abbandonati sono del Demanio.
Grazie per la risposta”
Consulenza legale i 22/10/2014
Gli artt. 946 e 947 del codice civile che disciplinano una particolare modalità di acquisto della proprietà, a titolo originario, del terreno che un tempo costituiva il letto di un fiume, poi abbandonato, sono stati sostuiti dal legislatore con l. 37 del 5 gennaio 1994, artt. 3 e 4. La precedente formulazione dell'art. 946 prevedeva che l'alveo abbandonato spettasse ai proprietari confinanti con le rive e quindi, che quella porzione di letto del fiume entrasse nel patrimonio del proprietario del fondo posto sulla riva del fiume che si è "asciugata".
Poiché per la normativa del 1994 non è stata prevista una disciplina transitoria, che regolasse in modo speciale i casi precedenti all'entrata in vigore della legge, si deve ritenere che il nuovo art. 946, non sia applicabile anche alle situazioni pregresse, alla stregua dei principi generali che regolano la successione delle leggi nel tempo.
Si dovrà quindi applicare l'art. 946 ratione temporis, risalendo al momento in cui si perfezionò l'acquisto dell'alveo abbandonato.
L'articolo in commento, pre-riforma del 1994, era interpretato ritenendo che la perdita del carattere demaniale del terreno fosse automatica: essa era semplice conseguenza del ritirarsi delle acque rispetto all'originario letto del corso d'acqua, senza che fosse necessaria l'emanazione di un provvedimento amministrativo (Cass. Civ. n. 5868/98). Quindi, il verificarsi del fenomeno naturale è il momento cui fare riferimento per valutare quale normativa applicare.

Nel caso di specie, il fenomeno di ritiro delle acque si è verificato molto prima dell'entrata in vigore della legge 37/1994, addirittura prima dell'entrata in vigore del codice civile (nel 1942).
Allora, si potrebbe applicare astrattamente la regola secondo la quale si è perfezionato a vantaggio dei proprietari frontisti l'acquisto del terreno abbandonato dal fiume (anche il previgente codice prevedeva la stessa norma, come sottolinea la Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942: "Quanto all'alveo abbandonato, l'art. 946 del c.c. riproduce, senza alcuna variazione, l'art. 461 del codice del 1865. L'alveo spetta ai proprietari confinanti alle due rive, i quali lo dividono tra loro pro modo longitudinis et latitudinis").

C'è però un aspetto importante da valutare nel caso concreto: quello della irreversibilità dell'"abbandono" del letto del fiume, come sottolineato dal Genio civile. Anche secondo la giurisprudenza, la demanialità viene meno solo in conseguenza di fenomeni naturali quali fenomeni “di piena” e “di magra”, che non abbiano carattere transitorio, ma che siano in grado di determinare in modo irreversibile la cessazione della funzione "pubblica" del terreno (Cass. civ. n. 10607/1991). Si tratta di una valutazione da effettuarsi in concreto con il ricorso ad un tecnico esperto.
E' chiaro che se l'irreversibilità del fenomeno di abbandono dell'alveo del fiume si fosse verificata solo dopo l'entrata in vigore della legge del 1994, che ha riformato l'art. 946, si dovrebbe applicare questa norma nella sua nuova formulazione, che sancisce il permanere della demanialità del letto del fiume.

Romeo P. chiede
mercoledì 20/08/2014 - Lazio
“avrei bisogno di una risposta su un terreno di circa 200 metri quadrati ex fosso demaniale abbandonato negli anni 40,questo terreno fu pulito e lavorato ad orto da mio padre,e ceduto a me figlio negli anni 70,sopra il suddetto terreno fu costruito negli anni 50 un piccolo capannone in legno di circa 60 metri quadrati per rimessa attrezzi agricoli, ed e esistente ancora adesso,nel 1996 fu fatta una denuncia di abuso edilizio dal comune di residenza,mi fu data una pena di condizionale ma non fu demolito il capanno, chiedo cortesemente di sapere se ad oggi anno 2014 posso essere proprietario del suddetto terreno con la legge 946 o ci sarebbero altre soluzioni, la ringrazio vivamente.”
Consulenza legale i 26/08/2014
Secondo l'attuale art. 946 del c.c., se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico.
Prima dell'entrata in vigore della l. 5.1.1994 n. 37, che ha modificato l'articolo in questione, l'alveo abbandonato spettava però ai proprietari confinanti con le due rive, che se lo dividevano, fino al mezzo del letto medesimo, secondo l'estensione del fronte del fondo di ciascuno.
E proprio questa norma trova applicazione nel caso di specie: difatti, l'"abbandono" dell'alveo è avvenuto negli anni '40 (il codice civile attuale è entrato in vigore nel 1942, ma anche il previgente codice prevedeva la stessa norma , vedi sul punto la Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942: "Quanto all'alveo abbandonato, l'art. 946 del c.c. riproduce, senza alcuna variazione, l'art. 461 del codice del 1865. L'alveo spetta ai proprietari confinanti alle due rive, i quali lo dividono tra loro pro modo longitudinis et latitudinis").

Quindi, quando il corso del fiume è stato dirottato, lasciando asciutto il terreno, esso è divenuto di proprietà dei due confinanti alle rive: anche supponendo che uno dei due proprietari confinanti non fosse stato chi ha adibito il terreno emerso ad orto, si evince dal quesito che nessuno, per decenni, è mai venuto a rivendicare la sua parte di alveo abbandonato. Pertanto, sulla scorta dei dati di fatto esposti nel quesito, sembra plausibile affermare:
- se chi adibì l'alveo a orto era proprietario di un terreno sulla riva del fosso, metà è stato acquistato già negli anni '40, metà usucapito per il trascorrere di oltre vent'anni senza rivendicazione da parte dell'altro confinante alla riva;
- se chi lo adibì a orto non era proprietario di un terreno sulla riva del fosso, l'appezzamento è stato interamente usucapito.

Per poter opporre il proprio diritto di proprietà nei confronti di chiunque, sarà necessario ottenere la sentenza di un giudice che dichiari l'avvenuta usucapione; oppure, se mai l'attuale possessore del terreno fosse chiamato in giudizio da chi lo rivendica, egli potrà validamente opporre che il terreno è stato usucapito da suo padre e quindi trasmesso a lui.

Liborio C. chiede
lunedì 17/03/2014 - Sicilia
“Un terreno ereditato nel 2012, con superficie catastale di 2,82 ettari per cui è stato redatto un contratto preliminare nel 2013 stabilendo un corrispettivo a misura, sulla base del rilievo risulta esteso 3,09 ettari. La differenza è da imputare ad una porzione del terreno che secondo la mappa catastale appartiene all’alveo di un piccolo fiume, mentre nella realtà viene coltivato da almeno trent’anni. Il fiume risulta, dalle mappe catastali, largo 65 metri mentre concretamente non si estende più di 7 metri. Nell’area non è stato eseguito nessun intervento artificiale e possibilmente il problema è dovuto a un errore di rilevamento da parte del catasto. L’acqua del fiume non supera i confini dell’alveo effettivo nelle piene e durante la stagione estiva secca. La suddetta area assegnata dalle mappe catastali al corso d’acqua non riporta nessun numero di particella. Per la determinazione del compenso da stabilire per l’atto di vendita, si deve prendere a riferimento la superficie catastale o quella effettiva?”
Consulenza legale i 25/03/2014
Il caso attiene ad una compravendita di un terreno con corrispettivo stabilito a misura, che si ha quando "un determinato immobile è venduto con l'indicazione della sua misura e per un prezzo stabilito in ragione di un tanto per ogni unità di misura" (art. 1537, primo comma, c.c.).
La misura è stata fatta corrispondere a quella catastale, mentre il terreno si è rivelato di dimensione superiore.

Va premesso che la porzione di alveo del fiume che in realtà è già da decenni adibita a terreno coltivato, è divenuta di proprietà del titolare del fondo. L'art. 946 del c.c. nell'attuale formulazione, il quale stabilisce che se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico, è in vigore dal 1994 e non si applica retroattivamente. La norma precedente stabiliva che l'alveo abbandonato spettasse ai proprietari confinanti con le rive: quindi, la porzione di letto del fiume che è stata utilizzata uti domino per trent'anni è entrata nel patrimonio del proprietario del fondo posto sulla riva del fiume che si è "asciugata".

Quanto al prezzo che si stabilirà nell'atto definitivo, si dovrà innanzitutto dare prevalenza all'accordo delle parti, che sono libere di decidere se mantenere il prezzo fissato nel preliminare o se aumentarlo in ragione dell'effettiva estensione del terreno.
Qualora le parti non giungano a un compromesso, soccorrerà l'art. 1537 c.c., in base al quale, se la misura risulta superiore a quella indicata nel contratto, "il compratore deve corrispondere il supplemento del prezzo, ma ha facoltà di recedere dal contratto qualora l'eccedenza oltrepassi la ventesima parte della misura dichiarata".
Il promissario acquirente, quindi, dovrà corrispondere un importo che risulta dalla moltiplicazione tra gli effettivi ettari e il prezzo unitario stabilito tra le parti. Nel caso di specie, non sembra superata la misura dichiarata di oltre un ventesimo (ma su questo punto va fatto un computo esatto, perizia alla mano) e quindi non sarebbe possibile per l'acquirente recedere unilateralmente dal contratto.
La norma data dall'art. 1537 (e dall'art. 1538 del c.c. per la vendita "a corpo") si ritiene applicabile anche al contratto preliminare (Cass. civile, sez. II, 13 ottobre 1994, n. 8384).
Quanto ai meri dati catastali, la giurisprudenza li reputa del tutto irrilevanti al fine di determinare l'oggetto del contratto: "I dati catastali, ai fini dell'individuazione dell'immobile oggetto del contratto, non hanno valore determinante rispetto al contenuto descrittivo del titolo e ai confini indicati, mentre essi possono assumere valore determinante solo nel caso in cui le parti abbiano fatto riferimento esclusivo a essi e manchi un qualsiasi contrasto tra gli stessi e i confini del bene" (Cass. civile, sez. II, 14 maggio 2004, n. 9215).

Quanto ad imposte dovute in relazione al contratto definitivo con rogito notarile e agli onorari del notaio, si farà riferimento al prezzo stabilito dalle parti e non al valore catastale del terreno.
E' bene ricordare che in base al T.U. in materia urbanistica (l. 380/01), art. 30, la vendita di un terreno è nulla se all'atto non viene allegato il certificato di destinazione urbanistica dal quale risultino le prescrizioni urbanistiche relative all'area.

Geom. S. A. chiede
giovedì 07/02/2013 - Sardegna
“Relativamente all'art. 946 del codice civile, chi avesse posseduto e utilizzato l'alveo abbandonato prima della legge 5 gennaio 1994 n° 37, in quanto confinante con terreno di proprietà acquistato in data 1979, può ritenersi proprietario, in base all'art. 946 del codice civile e quindi non assoggettato a regime del demanio pubblico?”
Consulenza legale i 19/02/2013
La legge 37 del 5 gennaio 1994, agli artt. 3 e 4, ha sostituito gli artt. 946 e 947 del codice civile, disciplinanti una particolare modalità di acquisto della proprietà, a titolo originario, del terreno che un tempo costituiva il letto di un fiume, poi abbandonato. Il presupposto di fatto dell'acquisto è che i luoghi debbono essere stati modificati dal repentino abbandono, da parte del fiume, del proprio letto originario, per aprirsi un nuovo corso.

La migliore interpretazione dell'art. 946 c.c. pre-riforma del 1994, riteneva che la perdita del carattere demaniale del terreno fosse automatica: essa era semplice conseguenza del ritirarsi delle acque rispetto all'originario letto del corso d'acqua, senza che fosse necessaria l'emanazione di un provvedimento amministrativo (Cass. Civ. Sez. II, 5868/98). Quindi, al verificarsi del fenomeno naturale, si perfezionava l'acquisto del proprietario del terreno confinante.

Oggi, invece, per i terreni comunque abbandonati, a causa di fenomeni di inalveamento conseguenti sia a eventi naturali (art. 946) che a fatti artificiali (attività umana, art. 947), è espressamente esclusa la sdemanializzazione. I terreni, quindi, restano parte del demanio pubblico. Dai lavori preparatori della legge n. 37 del 1994, emerge che la novellazione degli artt. 942 ss. cod. civ., nel senso della esclusione in ogni caso sdemanializzazione dei beni del demanio idrico, "è stata voluta, in via dichiaratamente innovativa, nella consapevolezza della diversità della disciplina previgente, e per dare differenti risposte a nuove ed emergenti istanze di tutela dell'ambiente, cui si è ritenuto appunto funzionale la conservazione del demanio anche degli alvei abbandonati da fiume e terreni, per una più attenta programmazione di interventi di difesa idrogeologica" (Cass. civ. Sez. I, 14-01-1997, n. 300).

La normativa del 1994 non è stata corredata da una disciplina transitoria, che regolasse in modo speciale i casi precedenti all'entrata in vigore della legge: pertanto, si deve ritenere che il nuovo art. 946, introdotto nel '94, non sia applicabile anche alle situazioni pregresse, alla stregua dei principi generali che regolano la successione delle leggi nel tempo.
L'art. 946 andrà applicato ratione temporis, cioè con la formulazione ed il significato che esso aveva nel momento in cui si perfezionò l'acquisto dell'alveo abbandonato: quindi, secondo l'interpretazione sopra specificata.

Nel caso di specie, se il fenomeno di ritiro delle acque si è verificato prima dell'entrata in vigore della legge 37/1994, si applicherà l'art. 946 nella formulazione secondo la quale si è perfezionato a vantaggio dei proprietari frontisti l'acquisto del terreno abbandonato dal fiume.

Sul tema di accessione fluviale, si segnala la recente sentenza della Cassazione, Sez. Unite, 31 ottobre 2012, n. 18699, che così ha statuito: " [...] il presupposto perché possa originarsi il diritto di accessione in favore dei proprietari confinanti dell'alveo derelitto di un fiume o torrente, secondo il disposto degli artt. 942 - 947 c.c. - nel testo precedente alla novella introdotta con L. 5 gennaio 1994, n. 37 e applicabile ratione temporis qualora la situazione ambientale cui si fa riferimento si sia verificata prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina - come nella specie - è che il corso d'acqua abbia abbandonato il letto per una forza spontanea, e non per l'opera dell'uomo (Cass. 27.1.2011 n. 1916; Cass. 31.1.2008 n. 2314). [...] Ciò vuoi dire che, ai sensi dell'art. 947 c.c., nel testo anteriore alle modifiche di cui alla L. 5 gennaio 1994, n. 37, le accessioni fluviali comportano l'acquisto della proprietà a titolo originario da parte del proprietario rivierasco solo se si verificano per cause naturali (S.U. 26.7.2002 n. 11101; Cass. 27.1.2011 n. 1916; Cass. 31.1.2008 n. 2314)".

Pierino B. chiede
domenica 22/05/2011 - Sardegna
“Se un fiume abbandona il corso, sul corso abbandonato il proprietario od altri possono effettuare dei lavori ??!”
Consulenza legale i 25/05/2011

Ai sensi dell'art. 946 del c.c. "se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico". L'alveo abbandonato è quello lasciato da un fiume in conseguenza alla formazione di un nuovo corso e in modo irreversibile. Secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994, n. 37, l'alveo abbandonato spettava ai proprietari confinanti con le due rive che se lo dividevano, fino al mezzo del letto medesimo, secondo l'estensione del fronte del fondo di ciascuno. Oltre all'alveo abbandonato, il demanio acquisisce il letto scavato dal nuovo corso d'acqua. Può comunque mantenersi l'opinione che riteneva la norma inapplicabile ai corsi d'acqua privati, per i quali l'alveo abbandonato permane di proprietà (e quindi nella sua piena disponibilità) dell'originario titolare.


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