Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico(1).
Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico(1).
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 15006/2000
Il fenomeno dell'inalveamento e quello dell'inondazione differiscono profondamente perché il primo, che è fenomeno definitivo e stabile, ancorché non irreversibile, comporta l'estinzione del diritto di proprietà privata sul fondo inalveato, questo entrando a far parte del demanio idrico, mentre l'inondazione per i suoi caratteri di temporaneità e transitorietà, lascia inalterata la condizione giuridica del fondo inondato portando soltanto una temporanea compressione del diritto dominicale del privato il quale torna ad espandersi in tutta la sua pienezza ed effettività quando, cessata l'inondazione siasi ripristinata la situazione precedente all'inondazione stessa. La natura di inondazione delle vicende fluviali rispetto alle parti di fondo contese fra le parti, imponendo di ritenere immutata la condizione giuridica di dette parti, comporta l'esclusione della competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche.
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Ai sensi dell'art. 946 del c.c. "se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico". L'alveo abbandonato è quello lasciato da un fiume in conseguenza alla formazione di un nuovo corso e in modo irreversibile. Secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994, n. 37, l'alveo abbandonato spettava ai proprietari confinanti con le due rive che se lo dividevano, fino al mezzo del letto medesimo, secondo l'estensione del fronte del fondo di ciascuno. Oltre all'alveo abbandonato, il demanio acquisisce il letto scavato dal nuovo corso d'acqua. Può comunque mantenersi l'opinione che riteneva la norma inapplicabile ai corsi d'acqua privati, per i quali l'alveo abbandonato permane di proprietà (e quindi nella sua piena disponibilità) dell'originario titolare.