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Articolo 928 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 03/08/2024]

Pubblicazione del ritrovamento

Dispositivo dell'art. 928 Codice Civile

Il sindaco rende nota la consegna [927] per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

Ratio Legis

Il ritrovamento della cosa viene sottoposto alla formalità della pubblicità legale prevista nella norma in commento.

Brocardi

Praemium inventionis

Spiegazione dell'art. 928 Codice Civile

Pubblicazione del ritrovamento

Con brevi modificazioni di forma questo articolo, che non ha bisogno di particolare illustrazione, disciplina la pubblicazione del ritrovamento della cosa smarrita e la sua consegna al podestà, in modo che gli interessati, avutane notizia, possano provvedere a tutelare i propri interessi.

Codici stranieri

Anche nella maggioranza dei codici stranieri moderni, pur variando i sistemi, la pubblicità è fatta con la stessa finalità.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

432 In tema di ritrovamento di cose smarrite (articoli 927 - 930) sono da rilevare alcune innovazioni. Anzitutto si stabilisce (art. 927 del c.c.) che il ritrovatore, nel consegnare, quando non ne conosce il proprietario, la cosa al podestà del comune in cui l'ha trovata, deve indicare le circostanze del ritrovamento. In secondo luogo viene precisato (art. 928 del c.c.) che la pubblicazione dell'avviso di ritrovamento nell'albo pretorio del comune, da farsi, come nel codice anteriore, per due domeniche successive, devo restare affissa per tre giorni ciascuna volta. In terzo luogo (art. 929 del c.c.) il termine, decorso il quale il ritrovatore acquista la proprietà della cosa ritrovata oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, è ridotto da due anni a un anno. In quarto luogo (art. 930 del c.c., secondo comma), in relazione al nuovo valore della moneta, viene elevato da lire duemila a lire diecimila il valore della cosa ritrovata agli effetti della riduzione del premio sul sovrappiù dal decimo al ventesimo. Infine (art. 930 del c.c., terzo comma), prevedendosi che la cosa non abbia valore commerciale, si rimette all'apprezzamento discrezionale del giudice la determinazione del premio.

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