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Articolo 870 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Comparti

Dispositivo dell'art. 870 Codice Civile

Quando è prevista la formazione di comparti(1), costituenti unità fabbricabili con speciali modalità di costruzione e di adattamento, gli aventi diritto sugli immobili compresi nel comparto devono regolare i loro reciproci rapporti in modo da rendere possibile l'attuazione del piano. Possono anche riunirsi in consorzio per l'esecuzione delle opere. In mancanza di accordo, può procedersi alla espropriazione a norma delle leggi in materia.

Note

(1) I comparti edificatori sono previsti da leggi speciali, introdotte allo scopo di risanare le zone danneggiate da fenomeni sismici, anche se, nel corso del tempo, si è fatto ricorso ad essi solo sporadicamente.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 870 Codice Civile

Cass. civ. n. 10287/2014

Il comparto edificatorio, previsto dall'art. 870 cod. civ. e disciplinato dall'art. 23 della legge 18 agosto 1942, n. 1150, costituisce mezzo di attuazione del piano regolatore particolareggiato e rende possibile l'edificazione privata attraverso la formazione di consorzi tra proprietari rappresentanti almeno i tre quarti del valore dell'intero comparto, nonché l'espropriazione delle aree appartenenti ai proprietari non aderenti. Ne consegue che, ai sensi della menzionata disposizione, integralmente recepita dall'art. 11 della legge reg. Sicilia 27 dicembre 1978, n. 71, il ruolo rivestito dal comune, analogo a quello svolto da altre autorità amministrative (Prefetto, Presidente della Giunta regionale e Sindaco), è quello di procedere alla formale emissione del decreto di esproprio, restando l'ente estraneo agli eventuali giudizi di opposizione alla stima dei relativi indennizzi ovvero a quelli di risarcimento dei danni da occupazione acquisitiva, la cui titolarità passiva va attribuita al consorzio, a beneficio del quale il provvedimento ablativo viene emanato.

Cass. civ. n. 11190/2012

La costituzione di un comparto edificatorio, ai sensi dell'art. 23 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dell'art. 870 c.c., non ha alcuna incidenza sul regime giuridico dei beni che ne fanno parte, i quali rimangono in proprietà dei singoli consorziati, determinando, piuttosto, vincoli relativi alla destinazione urbanistica, imposti in funzione dell'edificazione e della trasformazione dell'intera lottizzazione o dei singoli lotti. L'amministrazione comunale, pertanto, prescrive unicamente ai singoli proprietari, soli o riuniti in consorzio, di realizzare le opere di sistemazione del comparto edificatorio, onde evitare l'espropriazione delle aree, ma tale funzione non limita il diritto dei comproprietari di disporre dei loro immobili durante il tempo occorrente per la realizzazione delle medesime opere.

Cass. civ. n. 7678/1993

Ai sensi dell'art. 870 c.c. e dell'art. 23 della legge urbanistica n. 1150 del 1942 i comparti costituiscono unità fabbricabili con speciali modalità di costruzione e di adattamento al preesistente tessuto connettivo urbano, diverse l'una dall'altra in dipendenza della grandezza del lotto, della pendenza del terreno, della vicinanza o meno a costruzioni preesistenti e quindi delle distanze da mantenere. Ne consegue che la convenzione tra l'amministrazione comunale ed i singoli proprietari dei suoli o il comparto non è di per sé idonea, attesa la sua particolare natura e finalità, a pregiudicare i diritti dei terzi o i componenti di altro comparto, né ad ingenerare posizioni giuridiche più favorevoli o più disagiate rispetto a quelle che ad essi effettivamente competono in base alla normativa esistente.

Cass. civ. n. 1316/1990

Con riguardo ai comparti edificatori, di cui agli artt. 870 c.c., 23 della L. 17 agosto 1942, n. 1150 e 13 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, i comuni sono muniti di poteri autoritativi, a difesa di esigenze generali, pure per quanto attiene al riscontro dei presupposti per la costituzione dei comparti medesimi, la determinazione della loro dimensione, le modalità di formazione, la scelta delle opere da eseguire, la ripartizione di oneri ed utili (principi applicabili anche per i comuni della Puglia, nella disciplina delle leggi regionali 12 febbraio 1979, n. 6 e 31 maggio 1980, n. 56). Ne deriva che le posizioni dei singoli proprietari, rispetto alle deliberazioni adottate dagli organi municipali nelle suddette materie, hanno natura di interessi legittimi, e, come tali, sono tutelabili davanti al giudice amministrativo.

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