(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 870 c.c. e dell'art. 23 della legge urbanistica n. 1150 del 1942 i comparti costituiscono unità fabbricabili con speciali modalità di costruzione e di adattamento al preesistente tessuto connettivo urbano, diverse l'una dall'altra in dipendenza della grandezza del lotto, della pendenza del terreno, della vicinanza o meno a costruzioni preesistenti e quindi delle distanze da mantenere. Ne consegue che la convenzione tra l'amministrazione comunale ed i singoli proprietari dei suoli o il comparto non è di per sé idonea, attesa la sua particolare natura e finalità, a pregiudicare i diritti dei terzi o i componenti di altro comparto, né ad ingenerare posizioni giuridiche più favorevoli o più disagiate rispetto a quelle che ad essi effettivamente competono in base alla normativa esistente.