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Articolo 861 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Opere di competenza dei privati

Dispositivo dell'art. 861 Codice Civile

I proprietari degli immobili indicati dall'articolo precedente sono obbligati a eseguire, in conformità del piano generale di bonifica e delle connesse direttive di trasformazione agraria, le opere di competenza privata che siano di interesse comune a più fondi o d'interesse particolare a taluno di essi.

Spiegazione dell'art. 861 Codice Civile

Il comprensorio di bonifica e le opere

In conformità alle disposizioni contenute nella legge speciale, alla quale si fa rinvio, sarà determinato il comprensorio di bonifica e predisposto il piano generale dei lavori e di attività coordinata. Viene riaffermata esplicitamente, sempre secondo il sistema della legge speciale, la distinzione delle opere di competenza statale e di quelle di competenza privata, le prime destinate « a creare le condizioni elementari necessarie per il successivo adeguamento di un determinato ambiente territoriale alle moderne esigenze della vita sociale ed economica », e le altre « necessarie a raggiungere quell'adeguamento dove le condizioni elementari vengono create dallo Stato e comunque già sussistano ».

Le opere di competenza statale sono eseguite e finanziate dallo Stato, ma i proprietari di beni situati entro il comprensorio hanno l'obbligo di corrispondere un contributo di miglioria, che sarà appunto commisurato al beneficio che traggono dalla bonifica.

Le opere di competenza privata devono essere eseguite dai proprietari dei terreni compresi nel comprensorio, in base al piano generale di bonifica e delle connesse direttive di trasformazione agraria. Vi si ricomprendono due categorie: le opere d'interesse comune a più fondi (collettive) e le opere d'interesse particolare a ciascuno dei fondi (individuali).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

417 L'art. 860 del c.c. e l'art. 861 del c.c. riaffermano l'obbligo dei proprietari degli immobili situati entro il perimetro del comprensorio di bonifica di contribuire nella spesa che non sia a carico totale dello Stato, in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica, nonché l'obbligo di eseguire le opere di competenza privata che siano d'interesse comune a più fondi o d'interesse particolare a taluno di essi. Nel disciplinare i consorzi di bonifica (art. 862 del c.c.), ho creduto opportuno ammettere che ad essi sia affidata anche l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle menzionate opere di competenza privata. Particolare rilievo ha la norma, di nuova formulazione, del secondo comma dell'art. 863 del c.c., il quale, eliminato ogni dubbio sul carattere dei consorzi di miglioramento, dichiarandoli persone giuridiche private, dispone tuttavia che essi assumono, al pari dei consorzi di bonifica, il carattere di persone giuridiche pubbliche quando, per la loro vasta estensione territoriale o per la particolare importanza delle loro funzioni, sono riconosciuti d'interesse nazionale con provvedimento dell'autorità amministrativa. L'art. 865 del c.c., prevedendo infine l'ipotesi che l'inosservanza degli obblighi imposti ai proprietari sia tale da compromettere l'attuazione del piano di bonifica, consente che si faccia luogo all'espropriazione parziale o totale del fondo appartenente al proprietario inadempiente. L'espropriazione ha luogo a favore del consorzio, se questo ne fa richiesta, o, in mancanza, a favore di altra persona che si obblighi ad eseguire le opere di bonifica ed offra le opportune garanzie.

Massime relative all'art. 861 Codice Civile

Corte cost. n. 326/1998

Secondo il r.d. 13 febbraio 1933 n. 215, tuttora recante la disciplina organica vigente in tema di bonifica, le opere di bonifica - complesso di interventi "speciali" su un territorio determinato, delimitato in base alle caratteristiche idrogeologiche, e costituenti oggetto di programmazione di settore - si distinguono: a) in opere di competenza statale, necessarie ai fini generali della bonifica, a carico totale o parziale dello Stato, con il concorso obbligatorio dei privati, eseguite oggi dalla Regione, direttamente o per concessione prioritaria al Consorzio dei proprietari, cui compete assumere anche gli oneri di manutenzione e di esercizio; b) in opere di competenza privata, di interesse peculiare dei fondi, rese, tuttavia, dal piano, obbligatorie ai proprietari in quanto necessarie alla bonifica ed eseguite, seppur con l'eventuale concorso finanziario pubblico, a cura e spese dei titolari, direttamente o tramite il Consorzio, sempre chiamato a sostituire gli inadempienti; il tutto sulla base di costi ripartiti fra i proprietari tenuti al pagamento di contributi aventi natura di oneri reali, imposti, in base alla legge, come prestazioni patrimoniali.

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