Precedenti legislativi della ricomposizione
Il primo precedente legislativo dell'istituto della ricomposizione fondiaria si può rinvenire in materia di usi civici (art. 13 L. 16 giugno 1927, n. 1766), maggiore ampiezza però venne assunta dall'istituto quando fu sistemato nel quadro della bonifica integrale (art. 29 e 37 R. D. 13 febbraio 1933 n. 215, ma si veda pure l'art. 1 della L. 16 marzo 1931,n. 977). E tuttavia fin da allora erano prevedibili e augurabili gli ulteriori e più ampi sviluppi che ora viene ad acquistare: la ricomposizione infatti ora si è
svincolata dalla bonifica e vive come istituto autonomo avente
portata di ordine generale.
Tuttavia le norme contenute nel codice si modellano su quelle dettate dalla
legge speciale in tema di bonifica e sarebbe interessante un confronto analitico tra le nuove norme e quelle da cui sono derivate: ma qui tale confronto sarebbe fuori luogo.
Piuttosto è necessario rilevare che le norme del codice hanno valore di
norme generali, e quindi non escludono l'applicabilità delle leggi speciali esistenti e di quelle che saranno emanate in relazione a situazioni particolari. Peraltro un richiamo alle leggi speciali è contenuto nell'art.
854: si deve, perciò, ritenere che la ricomposizione dei terreni ricadenti in comprensori di bonifica sia, in linea di massima, sottoposta alle norme di cui al citato R. D. 13 febbraio 1933, salve le questioni relative alla coordinazione delle singole norme speciali con quelle generali. Deve quindi ritenersi esclusa l'abrogazione tacita in blocco degli artt. da 22 a 37 del citato decreto, ma rimane impregiudicata la questione relativa all'eventuale abrogazione tacita di norme particolari contenute nelle citate disposizioni, questione che potrà risolversi unicamente caso per caso. Di tale questione non ci si occuperà in tale sede, perchè non riguarda nè le norme generali sulla ricomposizione fondiaria nè le norme generali sulla bonifica.
Presupposti della ricomposizione
I presupposti perchè si attui la ricomposizione sono i seguenti: a) occorre che vi siano più terreni contigui; b) che ciascuno di essi sia inferiore alla minima unità colturale; c) che essi appartengano a diversi proprietari.
La
contiguità, si capisce, non deve intendersi con criteri di assolutezza teorica: quanto all'apparenza basta che i terreni in oggetto non appartengano tutti allo stesso proprietario, o che ciascun proprietario di un gruppo di essi non possa ricostituire delle unità colturali.
La ricomposizione presuppone, perchè possa essere attuata, la
costituzione di un Consorzio. A questo proposito è necessario rilevare che la ricomposizione assume due aspetti notevolmente differenti a seconda che il Consorzio sia costituito sull'istanza di tutti gli interessati o su istanza di uno solo o di alcuni tra essi, o per iniziativa dell'autorità amministrativa. Nel primo caso, infatti, per quanto il Consorzio venga costituito sempre con decreto reale (
art. 862 del c.c.) esso ha una base volontaria e può, dunque, costituirsi anche quando uno o più dei proprietari interessati siano in condizione di formare poi con i loro terreni delle unità colturali, negli altri due casi il Consorzio ha una base coattiva, e deve quindi aderire rigorosamente alla legge: ad es. Escludendo dalla ricomposizione quei terreni che, essendo di proprietà di una sola persona, possono costituire una o più unità colturali. Non tutti i terreni possono formare oggetto di ricomposizione: ne sono infatti esclusi (e l'elencazione deve ritenersi tassativa) quelli indicati nell'art. 852. Le ragioni della limitazione sono varie ma si ispirano tutte alla necessità di una conveniente tutela dell'interesse pubblico connesso all'agricoltura, senza tuttavia trascurare la tutela di altri interessi, anch'essi di natura pubblica.
Così, ad es., vengono
esclusi i terreni adiacenti a fabbricati e costituenti loro dipendenze, perchè non si spezzi l'unità fra la cosa principale e la sua dipendenza; le aree fabbricabili, purchè non sia sacrificato un altro interesse pubblico non meno degno di tutela di quello connesso all'agricoltura; i terreni necessari per piazzali o luoghi di deposito di stabilimenti industriali e commerciali, per non sacrificare all'agricoltura interessi ugualmente degni di tutela relativi all'industria o al commercio.
Sono
esclusi gli orti, i giardini e i parchi, perchè con essi viene tutelato un aspetto specifico dell'interesse connesso all'agricoltura che non deve cedere a quello generico. Sono esclusi i terreni che per la loro speciale destinazione, unificazione o singolarità di coltura presentano caratteristiche di spiccata individualità, poichè rispetto ad essi si può dire raggiunto il fine che la ricomposizione tende a raggiungere. Sono esclusi i terreni soggetti a inondazioni, a scoscendimenti o ad altri gravi rischi, perchè con essi il fine che la legge si propone difficilmente è raggiungibile.
La
determinazione concreta delle varie categorie di terreni escluse dalla ricomposizione può dar luogo a questioni esegetiche delicate: ma esse potranno essere risolte considerando le concrete
circostanze di fatto e tendendo presente la finalità fondamentale dell'istituto.
Il piano di riordinamento
Il Consorzio predispone il piano di riordinamento in base a cui deve essere attuata la ricomposizione. La legge dice che il Consorzio può disporre tale piano, ma la formula deve interpretarsi nel senso che la competenza per la predisposizione del piano spetti al Consorzio e ad esso soltanto, mentre la funzione relativa deve essere obbligatoriamente e non facoltativamente esercitata dal Consorzio.
Per la sistemazione delle unità fondarie si può procedere a: a) espropriazioni; b) trasferimenti coattivi; c) rettificazioni di confini; d) arrotondamento di fondi.
In tutti questi casi si hanno dei
trasferimento coattivi in senso tecnico, tuttavia questa espressione può essere usata – come si vedrà – in senso ristretto. Con le espressioni adoperate dalla legge
sub a) e b) si indicano le seguenti situazioni tipiche: a) espropriazioni di terreno a carico di un proprietario e a vantaggio di un altro, mediante corresponsione di una indennità da parte di questo a quello; b) permute (coattive) cioè espressioni di terreni appartenenti ad un proprietario ed attribuzione ad un altro, con l'assegnazione, in corrispettivo, al proprietario espropriato, di terreni appartenenti ad altro proprietario.
Le rettificazioni di confini e l'arrotondamento dei fondi, già costituenti unità colturali, si attuano sia mediante permute coattive sia mediante espropriazione.