Relazione al Libro delle Obbligazioni
(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)
96 Dopo l'enunciazione del principio generale della responsabilità per danni del debitore inadempiente, ho creduto di porre le norme concernenti l'esecuzione in forma specifica in relazione alle varie figure di prestazione; argomento che il codice civile e il progetto del 1936 toccarono soltanto per le obbligazioni di fare e per quelle di non fare, mentre l'esecuzione specifica rappresenta in via generale il momento logicamente preliminare della fase di realizzazione coattiva del diritto del creditore.
Il diritto del creditore all'esecuzione in forma specifica per le obbligazioni di dare deve, pertanto, essere esplicitamente affermato dalla legge; e ciò si è fatto nell'art. 113 con una formula generica, che consente di farvi rientrare non solo la tutela del diritti reali, ma anche quella del diritti di eredità.
Ai fini di una più energica difesa del creditore è parso, poi, opportuno di rendere più generale la norma dell'art. 68 cod. comm. applicandola alla materia civile (art. 114): la disposizione concerne non soltanto la vendita ma ogni altro contratto di alienazione. Per questo si è detto che il procedimento si può usare ogni qualvolta la prestazione dovuta consiste nella consegna a titolo di proprietà.
98 Circa poi l'esecuzione coattiva delle obbligazioni negative, non è sembrato necessario dire espressamente che il diritto alla distruzione di quanto sia stato fatto in violazione dell'obbligo di non fare non esclude il diritto al risarcimento dei danni: questo scaturisce dalla diposizione generale dell'art. 117, nel quale si pone soltanto il limite che il debitore provi la incidenza di un fatto di cui non debba rispondere.
Relazione al Codice Civile
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
97 A proposito dell'esecuzione specifica delle obbligazioni di fare, si è modificato l'art. 1220 cod. civ. (art. 91 progetto della commissione reale) consentendo al creditore di chiedere che esegua egli stesso l'obbligazione (art. 115): la norma vale per i casi in cui un potere di esecuzione diretta non esiste nel creditore in base ad una espressa disposizione di legge, e quindi, ad esempio, non concerne la fattispecie considerata nell'art. 97 cod. comm.
La lacuna, comunemente lamentata, circa le forme dell'esecuzione specifica delle obbligazioni di fare, sarà colmata dalle nuove disposizioni del codice di procedura civile.