(massima n. 1)
Il principio di indivisibilitą del pegno, contenuto nell'art. 2799 c.c., non esclude la possibilitą che il pegno stesso, unitariamente, sia concesso a garanzia di diversi crediti, purché almeno uno di essi sia, secondo l'accertamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimitą se sorretto da adeguata motivazione, sufficientemente individuato. In tal caso, il pegno resta per intero a garanzia di quell'unico credito individuato. (Cassa e decide nel merito, Trib. Isernia, 04/06/2014).