(massima n. 1)
Il riferimento, contenuto nell'atto di donazione, all'esistenza di un mutuo ipotecario gravante sull'immobile (nella fattispecie l'abitazione coniugale), prova che il motivo, comune alle parti della donazione, sia la destinazione dell'immobile a fondo patrimoniale, e la precostituzione di una garanzia "blindata" della proprietą dell'immobile rispetto ai terzi creditori ipotecari. Di talché, l'esistenza del mutuo e la conoscenza dello stesso rende lecito l'atto di donazione, escludendo che l'unico motivo determinante di cui all'art. 788 c.c. fosse quello di frodare il fisco.