È principio generale che, quando la lesione porti alla nullità del negozio, il convenuto possa farne cessare gli effetti risarcendone l’ammontare.
Ciò era già stabilito, quanto alla divisione, nell’art. #1042# del vecchio codice del 1865; la nuova disposizione ha soltanto previsto l’ipotesi di pluralità di impugnanti, cioè di interventori che, mentre adiuvant l'attore, deducono la lesione anche nel proprio interesse. Naturalmente, in tanto sarà possibile offrire il supplemento, in quanto la lesione sia stabilita nella sua entità; conseguentemente, il supplemento può essere prestato, dopo la stima, in qualunque momento, fino a quando non abbia avuto termine il secondo giudizio di divisione.
Il supplemento può essere dato in denaro (anche se non facente parte della massa) ovvero in beni ereditari, non con quelli estranei alla massa.