Il carattere dichiarativo della divisione e quindi l’acquisto ex capite del defunto da parte degli eredi porterebbe ad escludere la garanzia dei coeredi fra di loro: ma se così fosse, il coerede evitto non conseguirebbe (o conseguirebbe solo in parte) la quota cui ha diritto.
Perciò, il principio già sancito nell’art. #1035# del vecchio codice del 1865 e qui ripetuto. Non occorre che la causa dell’evizione sia anteriore all’apertura della successione, basta che lo sia alla divisione, dal momento che egli ha diritto che in quel momento la sua porzione gli venga trasmessa in tale stato da non poter essere più vulnerata che da cause da lui dipendenti o che comunque a lui facciano carico.
Per molestia si intende il turbamento del libero godimento dei beni e per evizione la privazione totale o parziale di essi.
Non vi è garanzia:
a) se è stato escluso con clausola espressa: la nuova formula è meno rigorosa di quella del corrispondente articolo #1035#, che richiedeva una clausola non solo espressa ma particolare, che escludesse la qualità della sofferta evizione;
b) se l’evizione avrebbe potuto essere evitata dal coerede con una migliore difesa; se, però, il coerede avesse evitato l’evizione pagando una somma, la garanzia sussisterebbe in rapporto alla somma erogata.