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Articolo 749 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Miglioramenti e deterioramenti dell'immobile alienato

Dispositivo dell'art. 749 Codice Civile

Nel caso in cui l'immobile è stato alienato [746 c. 2 c.c.] dal donatario(1), i miglioramenti e i deterioramenti fatti dall'acquirente devono essere computati a norma dell'articolo precedente [art. 556 del c.c.].

Note

(1) Vi è chi ritiene che la norma si applichi ad entrambi i casi di imputazione obbligatoria ex art. 746 c. 2 del c.c. (alienazione e concessione in ipoteca).

Ratio Legis

Rispetto agli altri coeredi, che sono estranei all'atto di alienazione, è indifferente che la miglioria o il deterioramento sia stato cagionato dal donatario o da un terzo.

Spiegazione dell'art. 749 Codice Civile

Nel caso di alienazione dell'immobile da parte del donatario, questi è tenuto a conferirlo per imputazione, ma dovendo il suo valore essere calcolato al momento dell'apertura della successione, l’alienazione si ha come non avvenuta per ciò che riguarda il calcolo dei miglioramenti e dei deterioramenti; di essi risponde il donatario come se ne fosse ancora in possesso.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 749 Codice Civile

Cass. civ. n. 20041/2016

In tema di scioglimento della comunione ereditaria, la collazione per imputazione di un immobile che, successivamente alla sua alienazione da parte del donatario, ma anteriormente all’apertura della successione, abbia subito un incremento di valore per effetto di una destinazione edificatoria insussistente all'atto dell'alienazione suddetta, va eseguita stimando il valore del bene al momento dell’apertura della successione e, dunque, tenendo conto anche di tale sopravvenuta attitudine urbanistica la quale, non dipendendo da un’attività del donatario o del terzo diretta ad incrementare il valore del bene, né essendo correlativa ad un esborso del donatario o all’arricchimento, corrispondente al valore delle opere realizzate, che il terzo abbia voluto porre in essere in favore di quello, non corrisponde alla finalità che sottende il regime dei miglioramenti della res “donata” e, pertanto, non ne condivide la disciplina.

L'art. 747 cod. civ. stabilisce che la collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell'immobile al momento dell'apertura della successione, senza che i beni oggetto della collazione tornino materialmente e giuridicamente a far parte della massa ereditaria, incidendo i medesimi esclusivamente nel computo aritmetico delle quote da attribuire ai singoli coeredi secondo la misura del diritto di ciascuno. Non sono irrilevanti, ai fini del computo di detto valore, i miglioramenti che abbiano interessato l'immobile fino a quel momento. Ai sensi dell'art. 748 cod. civ. va dedotto a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione. Nel caso di alienazione, l'art. 749 cod. civ. dispone che i miglioramenti fatti dall'acquirente debbano essere computati nei termini indicati.

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