La norma in esame concerne il legato di prestazioni periodiche e riunisce le disposizioni contenute negli articoli #866# e #867# del vecchio codice del 1865; anzi, formula in termini generali una regola che assorbe quella particolare già formulata, per le rendite vitalizie, dall’art. #866# del codice del 1865.
Le disposizioni contenute nell’art. 670 si applicano ai legati aventi per oggetto una somma di denaro o una quantità di altre cose fungibili da prestarsi a termini periodici. Con questa determinazione generica dell’oggetto, oltre che attuarsi la fusione delle disposizioni contenute negli articoli #866# e #867# del codice del 1865, si unifica la disciplina del legato di rendita vitalizia e del legato di prestazioni periodiche di quantità.
Per l’esatta comprensione dei limiti di applicabilità dell’art. 670, è da rilevare che le disposizioni in esso contenute riguardano prestazioni vitalizie per il legatario, come si desume chiaramente dall’inciso: “ancorché fosse in vita al principio di esso”. Esse determinano il momento dell'acquisto del legato, che è distinto dal momento della sua esigibilità. La prima prestazione si acquista immediatamente, all'apertura della successione, e l’acquisto rimane fermo, anche se il legatario muoia prima che maturi il termine per l’esigibilità della prestazione medesima: questa passerà agli eredi del legatario.
Si capisce che ciò ha luogo quando le singole prestazioni sono esigibili in via posticipata; poiché, se sono esigibili in via anticipata, con la morte del testatore il legatario acquista il legato (rispetto alla prima prestazione) ed al contempo il diritto di esigerlo, e, se egli non perviene all’esazione, può pretendere gli interessi. La stessa situazione si riproduce al maturare delle successive scadenze: ogni nuova prestazione si acquista se, scaduto il termine, il legatario sia in vita, anche se rimanga in vita solo al momento iniziale.
Per quanto riguarda il legato alimentare, la legge stabilisce che esso possa esigersi all’inizio del termine: gli attribuisce, cioè, scadenza anticipata, anziché posticipata. Si ritiene, però, che il testatore possa derogare a tale disposizione, attribuendo al legato alimentare scadenza posticipata.