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Articolo 464 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Restituzione dei frutti

Dispositivo dell'art. 464 Codice Civile

L'indegno è obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l'apertura della successione(1).

Note

(1) Posto che le condotte elencate dall'art. 463 del c.c. sono dolose, ossia sono compiute in maniera volontaria e cosciente dall'autore, quest'ultimo viene parificato al possessore di male fede. Deve, pertanto, restituire i frutti dell'eredità percepiti dal momento dell'apertura della successione e non dal momento della domanda giudiziale, come invece è tenuto a fare il possessore di buona fede (v. artt. 1147, 1148 del c.c.).
L'obbligo restitutorio si limita ai frutti effettivamente percepiti e non anche a quelli che l'indegno avrebbe potuto percepire usando la diligenza media (v. art. 1176 del c.c.).

Ratio Legis

Si vuole, attraverso tale disposizione, privare l'indegno di qualsiasi vantaggio patrimoniale derivante dall'accettazione dell'eredità poi venuta meno per effetto della dichiarata indegnità.

Spiegazione dell'art. 464 Codice Civile

La norma in esame prevede in capo all'indegno l'obbligo di restituire i frutti percepiti dopo l'apertura della successione che egli abbia ritratto dai beni ereditari.

La norma si fonda sull'assunto che l'indegno è possessore di mala fede con conseguente applicazione allo stesso della relativa normativa (artt. 1148 e seguenti del codice civile).
L'unica eccezione riguarda l'obbligo di restituzione dei frutti percipiendi da intendersi quali i frutti che il possessore avrebbe potenzialmente potuto percepire, ma che non ha percepito, che non si applica all'indegno sul presupposto che lo stesso potrebbe ignorare che la condotta tenuta nei confronti del de cuius lo avrebbe potuto escludere dalla successione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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