La norma in esame, introdotta dalla L. 11 gennaio 2018, n. 4 e in vigore dal 16 febbraio 2018, disciplina il nuovo istituto della sospensione dalla successione.
Con il suddetto istituto il legislatore ha previsto la sospensione della
delazione dei soggetti legati da uno
stretto vincolo affettivo nei confronti del
de cuius che siano
indagati per la commissione di gravi reati quali l'
omicidio volontario o tentato nei confronti dello stesso. Detti soggetti di conseguenza non possono
accettare l'eredità (art.
470 del codice civile) né compiere atti di gestione conservativa del
patrimonio ereditario (art.
460 del codice civile) fino al decreto di archiviazione (art.
409 del codice di procedura civile) o alla sentenza di proscioglimento (artt.
529 e seguenti del codice di procedura penale).
Quanto all'ipotesi di
tentato omicidio secondo una prima interpretazione della norma, costituendo presupposto indefettibile del nuovo istituto l'
apertura della successione e dunque la morte del
de cuius, la sospensione ricorrerebbe qualora nel corso delle indagini il soggetto passivo fosse
deceduto per altre cause.
In caso, invece, di condanna per tentato omicidio nei confronti di un
soggetto vivente, il soggetto condannato verrà escluso dalla successione con la medesima sentenza di condanna in quanto
indegno.
Secondo i primi commentatori della norma l'indegnità, in tale particolare ipotesi, costituirebbe una causa di
incapacità a succedere e non di esclusione dalla successione.
Quanto al richiamo alla figura del
curatore dell'eredità giacente (art.
528 del codice civile) la dottrina che per prima si è interessata della norma in oggetto si è interrogata se per la nomina del curatore dell'eredità dovessero o meno ricorrere tutti i presupposti necessari all'applicazione dell'istituto dell'
eredità giacente quale, tra gli altri, quello del mancato possesso dei beni ereditari da parte del delato.
Al riguardo sembra doversi preferire l'opinione di chi non ritiene indispensabile la sussistenza di tutti i presupposti per l'applicazione dell'eredità giagente al fine di non condizionare eccessivamente il concreto utilizzo della nuova disciplina.
È stato precisato come la norma in commento
non prevederebbe nuovi casi di indegnità rientrando l'omicidio e il tentato omicidio tra le ipotesi di indegnità disciplinate all'art.
463 1º comma del codice civile quanto estenderebbe tale previsione anche alle ipotesi di condanna per omicidio o tentato omicidio non del solo coniuge ma anche del coniuge legalmente separato o dell’altra parte dell’unione civile.
Il secondo comma estende la disciplina della sospensione anche alle ipotesi di omicidio o tentato omicidio dei genitori, del fratello o della sorella del coniuge o del soggetto a cui è unito civilmente. Detta norma si riferisce al solo istituto della sospensione dalla successione in quanto l'indegnità per parricidio, matricidio o fratricidio deve considerarsi già testualmente prevista i sensi dell'art.
463 1º comma del codice civile.
Della notizia di reato e dell’iscrizione nel registro degli indagati del soggetto in questione ai fini della sospensione dalla successione, ne darà conto il Pubblico Ministero incaricato delle indagini, compatibilmente con la segretezza delle stesse, alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.