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Articolo 2614 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Fondo consortile

Dispositivo dell'art. 2614 Codice Civile

I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo [2270, 2305, 2472, 2531].

Massime relative all'art. 2614 Codice Civile

Cass. civ. n. 11081/2004

In tema di società consortili, qualora un soggetto (nella specie, ente pubblico territoriale, in persona della Regione Marche) assuma una partecipazione al capitale di una società consortile per azioni (nella specie, con legge regionale) "secondo le norme del codice civile", concedendo a quest'ultima finanziamenti a titolo di contributo (nella specie, per le spese di acquisizione delle aree necessarie allo svolgimento dell'attività sociale ed alla progettazione ed esecuzione dei relativi manufatti), tale contributo (che costituisce una forma di finanziamento della società) non genera alcun obbligo di remunerazione o di restituzione, dovendosi nettamente distinguere dai prestiti sociali, ed assimilarsi, invece, ai "versamenti a fondo perduto", con la conseguenza che, fallita la società consortile, nessun diritto all'ammissione al passivo può essere legittimamente vantato dal finanziatore.

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