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Articolo 2613 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Rappresentanza in giudizio

Dispositivo dell'art. 2613 Codice Civile

I consorzi possono essere convenuti in giudizio in persona di coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione, anche se la rappresentanza è attribuita ad altre persone [41, 2612 n. 4].

Ratio Legis

La norma stabilisce a chi spetta la rappresentanza in giudizio, di modo da informare i terzi che possano avere rapporti con il consorzio.
Affinchè il Presidente del consorzio possa agire e resistere in giudizio è necessaria una delibera assembleare. Se manca, si avrà inefficacia degli atti processuali compiuti dal presidente stesso.

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