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Articolo 2416 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea

Dispositivo dell'art. 2416 Codice Civile

Le deliberazioni prese dall’assemblea degli obbligazionisti sono impugnabili a norma degli articoli 2377 e 2379. Le percentuali previste dall’articolo 2377 sono calcolate con riferimento all’ammontare del prestito obbligazionario e alla circostanza che le obbligazioni siano quotate in mercati regolamentati.

L’impugnazione è proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione la società ha sede, in contraddittorio del rappresentante degli obbligazionisti.

Ratio Legis

La norma disciplina le ipotesi di impugnazione delle delibere dell'assemblea degli obbligazionisti, prevedendo oltre all'annullabilità anche le ipotesi di nullità.

Spiegazione dell'art. 2416 Codice Civile

Contro le delibere dell'assemblea degli obbligazionisti è possibile esperire l'azione di nullità.
Le delibere possono anche essere inesistenti, nell'ipotesi in cui vengano approvate con il voto determinante di obbligazionisti estranei al prestito da modificare.
La legittimazione ad impugnare spetta agli obbligazionisti assente, dissenzienti o astenuti.
Il rappresentante comune è legittimato passivo all'azione di impugnativa.

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