(1)L'amministrazione è affidata a uno o più amministratori, nominati dall'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351 e 2449.
Note
(1)
Articolo introdotto dall'art. 9, comma 1, lettera u) del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47.







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