La norma
non vieta in radice la possibilità per le s.p.a. di partecipare ad altre società di capitali, bensì si preoccupa di evitare che l’acquisizione della partecipazione determini l’effetto di mutare sensibilmente l’
oggetto sociale e le condizioni di rischio dell’investimento, senza consentire ai soci di valutare ed eventualmente approvare, in sede di assemblea straordinaria, la proposta di modifica dell’oggetto sociale.
L’operatività del divieto dipenderà dunque dall’estensione e dalla determinatezza dell’oggetto sociale indicato nell’
atto costitutivo.
A tal proposito si usa distinguere tra:
a)
società finanziarie: hanno ad oggetto esclusivo o principale l’acquisizione di partecipazioni in altre imprese, sicché il divieto non potrà applicarsi a tali società;
b)
società operative: l’acquisizione di partecipazioni in altre società non costituisce l’oggetto principale dell’attività societaria, ma è prevista genericamente nello statuto. In questo caso, per verificare il rispetto di quanto sancito al primo comma, dovrà necessariamente guardarsi
in concreto alla
misura della partecipazione assunta e al
tipo di attività nella quale gli amministratori abbiano deciso di investire.
Il secondo comma della norma ammette infine l’acquisizione di
partecipazioni sociali in società di persone, se espressamente autorizzata dall'
assemblea ordinaria. La mancanza dell’autorizzazione assembleare è fonte di
responsabilità per gli amministratori ed incide sull’opponibilità ai terzi dell’acquisizione, non sulla sua validità. Ciò consente, peraltro, di ritenere configurabile la partecipazione di una società di capitali ad una
società personale di fatto.