(massima n. 1)
La partecipazione di una societą a responsabilitą limitata in una societą di persone, anche di fatto, non esige il rispetto dell'art. 2361, comma 2, c.c., dettato per le societą per azioni, e costituisce un atto gestorio proprio dell'organo amministrativo, il quale non richiede - almeno allorché l'assunzione della partecipazione non comporti un significativo mutamento dell'oggetto sociale (fattispecie estranea al caso di specie) - la previa decisione autorizzativa dei soci, ai sensi dell'art. 2479, comma 2, n. 5, c.c.. Pertanto, accertata l'esistenza di una societą di fatto insolvente della quale uno o pił soci illimitatamente responsabili siano costituiti da societą a responsabilitą limitata, il fallimento in estensione di queste ultime costituisce una conseguenza "ex lege" prevista dall'art. 147, comma 1, l. fall., senza necessitą dell'accertamento della loro specifica insolvenza.