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Articolo 2357 ter Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Disciplina delle proprie azioni

Dispositivo dell'art. 2357 ter Codice Civile

Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei due articoli precedenti se non previa autorizzazione dell'assemblea, la quale deve stabilire le relative modalità. A tal fine possono essere previste, nei limiti stabiliti dal primo e secondo comma dell'articolo 2357, operazioni successive di acquisto ed alienazione.

Finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il computo delle azioni proprie è disciplinato dall'articolo 2368, terzo comma(1)(2).

L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo(3).

Note

(1) Comma sostituito dall'art. 1, D. Lgs. 29 novembre 200, n. 224.
(2) Il secondo comma, ultimo periodo, impone di computare le azioni proprie nel quorum deliberativo assembleare. Ne consegue che non è applicabile quando il quorum non sia prederminato in rapporto all'intero capitale sociale, o quando lo sia, non superi il 50%. In tal caso si applica la regola della maggioranza assembleare.
(3) Comma così sostituito dall'art. 6 comma 1 D. lgs. 18 agosto 2015 n. 139.

Ratio Legis

Il legislatore con tale previsione ha inteso regolare e condizionare l'esercizio dei diritti sociali attribuiti al titolare di azioni proprie, allo scopo di scongiurare una disfunzionale alterazione dell'organizzazione societaria.

Spiegazione dell'art. 2357 ter Codice Civile

Gli amministratori possono disporre delle azioni proprie solo previa autorizzazione dell'assemblea ordinaria, la quale deve stabilirne le relative modalità. Nella medesima deliberazione l'assemblea può autorizzare gli amministratori a compiere una pluralità di operazioni successive di acquisto e alienazione (c.d. trading di azioni proprie) entro un determinato periodo temporale ed entro determinati limiti, senza la necessità per gli amministratori di ottenere in ogni occasione l'autorizzazione assembleare.

La norma non specifica quale sia la sanzione per l’inosservanza delle condizioni previste per disporre delle azioni proprie: sebbene la giurisprudenza abbia affermato l’annullabilità degli atti di disposizione, secondo parte della dottrina dovrebbe escludersi che suddetta violazione incida sul piano della validità, dovendosi applicare la disciplina degli atti conclusi dal falsus procurator.

Quanto ai diritti incorporati nelle azioni possedute dalla società, la norma stabilisce che il diritto agli utili e il diritto di opzione siano attribuiti proporzionalmente agli altri soci, fermo restando che i titolari di obbligazioni convertibili non partecipano però alla redistribuzione del diritto di opzione.
Inoltre, al fine di evitare un possibile conflitto d'interesse degli amministratori, si prevede la sospensione del diritto di voto, nonostante le azioni proprie debbano essere calcolate ai fini del computo dei quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea.

L'ultimo comma della norma in commento prevede infine la creazione di una riserva di azioni proprie in portafoglio per evitare l'annacquamento del capitale sociale. Infatti, l'acquisto di azioni proprie non dà luogo ad un effettivo incremento patrimoniale, per cui l'iscrizione all'attivo del valore delle azioni proprie, deve essere seguita da una contestuale iscrizione al passivo di un'apposita riserva contabile. Tale riserva consiste in una mera posta correttiva del bilancio e non può essere utilizzata come le riserve ordinarie.

Massime relative all'art. 2357 ter Codice Civile

Cass. civ. n. 23950/2018

Ai sensi dell'art. 2357 ter, comma 2, c.c., come modificato dal d.l.vo n. 224 del 2010, nelle societą che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le azioni proprie sono incluse nel computo sia del "quorum" costitutivo che di quello deliberativo.

Cass. civ. n. 23540/2013

Le azioni proprie della societą, a norma dell'art. 2357 ter, secondo comma, secondo periodo, c.c., nel testo introdotto dall'art. 10 del d.p.r. 10 febbraio 1986, n. 30, ed anteriore alla modifica apportata dall'art. 1, comma 3, del d.l.vo 29 novembre 2010, n. 224, vanno incluse nella base su cui calcolare i "quorum" costitutivi o deliberativi, esclusivamente allorché tali "quorum" si configurino come quote del capitale sociale, per cui, in caso di assemblea ordinaria in seconda convocazione, la maggioranza assoluta per deliberare deve essere calcolata sul solo ammontare delle azioni rappresentate dai soci partecipanti all'assemblea, senza tener conto delle azioni proprie di cui sia titolare la societą.

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