Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli amministratori sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale.
Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli amministratori sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale.
Cass. civ. n. 10583/2018
La ricognizione di debito formulata dalla societā di capitali a favore del socio, attraverso cui la prima intenda attribuire al secondo il diritto di recedere dalla societā e di ottenere la restituzione del conferimento in conto capitale, nonché del sovrapprezzo, versati al tempo della sottoscrizione della partecipazione sociale, č nulla per contrarietā alle norme imperative che regolano il contratto sociale, in quanto, non avendo ad oggetto poste debitorie corrispondenti a crediti esigibili del socio verso la societā, tende a neutralizzare il rischio imprenditoriale cui questi si sottopone incondizionatamente con la sottoscrizione del capitale sociale.Cass. civ. n. 23541/2013
La disciplina dell'art. 2432 c.c., in base alla quale, ove il compenso previsto per i promotori, i soci fondatori e gli amministratori sia stabilito in forma di partecipazione agli utili, lo stesso va determinato sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale e delle imposte, si applica anche alla remunerazione degli amministratori "investiti di particolari cariche" ai sensi dell'art. 2389 c.c., tra cui rientra l'amministratore delegato.
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