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Articolo 2432 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Partecipazione agli utili

Dispositivo dell'art. 2432 Codice Civile

Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli amministratori sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale.

Ratio Legis

La legge configura diversamente gli utili netti sui quali va prelevata la riserva legale, da quelli sui quali vengono computate le partecipazioni agli utili.

Spiegazione dell'art. 2432 Codice Civile

Le partecipazioni agli utili dei promotori, dei soci fondatori e degli amministratori sono regolate anche dagli artt. 2340 e 2341, dove si stabilisce che l'atto costitutivo possa riservare ai promotori ed ai soci fondatori una partecipazione agli utili, comunque non superiore complessivamente ad un decimo dell'utile netto risultante dal bilancio e per un periodo non eccedente i cinque anni dalla costituzione.
L'art. 2389 stabilisce che le eventuali partecipazioni agli utili degli amministratori sono stabilite all'atto della nomina o dall'assemblea.
La partecipazione agli utili eventualmente spettante ai dipendenti deve essere determinata, ai sensi dell'art. 2102 in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato.

Massime relative all'art. 2432 Codice Civile

Cass. civ. n. 10583/2018

La ricognizione di debito formulata dalla societā di capitali a favore del socio, attraverso cui la prima intenda attribuire al secondo il diritto di recedere dalla societā e di ottenere la restituzione del conferimento in conto capitale, nonché del sovrapprezzo, versati al tempo della sottoscrizione della partecipazione sociale, č nulla per contrarietā alle norme imperative che regolano il contratto sociale, in quanto, non avendo ad oggetto poste debitorie corrispondenti a crediti esigibili del socio verso la societā, tende a neutralizzare il rischio imprenditoriale cui questi si sottopone incondizionatamente con la sottoscrizione del capitale sociale.

Cass. civ. n. 23541/2013

La disciplina dell'art. 2432 c.c., in base alla quale, ove il compenso previsto per i promotori, i soci fondatori e gli amministratori sia stabilito in forma di partecipazione agli utili, lo stesso va determinato sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale e delle imposte, si applica anche alla remunerazione degli amministratori "investiti di particolari cariche" ai sensi dell'art. 2389 c.c., tra cui rientra l'amministratore delegato.

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