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Articolo 2256 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Uso illegittimo delle cose sociali

Dispositivo dell'art. 2256 Codice Civile

Il socio non può servirsi, senza il consenso degli altri soci(1), delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società [1102, 2248].

Note

(1) Qualora l'utilizzo personale sia autorizzato dagli altri soci, il socio utilizzatore non conseguirà il possesso del bene, bensì la semplice detenzione, così che l'eventuale trasformazione del titolo d'uso potrà avvenire solo mediante un atto di interversione nel possesso.

Ratio Legis

Il contratto di società imprime al patrimonio conferito alla società un vincolo di destinazione, in virtù del quale la società può utilizzare i beni conferiti o concessi in godimento nell'unica prospettiva della realizzazione dell'oggetto sociale. Da ciò discende altresì il divieto per il socio di servirsi e di utilizzare i beni conferiti alla società per finalità che esulano dalla realizzazione dell'oggetto sociale.


Spiegazione dell'art. 2256 Codice Civile

L'utilizzazione dei beni sociali per usi estranei a quelli della società, deve essere autorizzata da tutti i soci. Ne consegue che il socio può utilizzare i beni sociali per fini personali solo con il consenso di tutti i soci, fermo restando che su tali beni egli potrà vantare una semplice detenzione (non il possesso).
L'uso illegittimo delle cose sociali costituisce inadempimento del contratto sociale e determina, sussistendone tutti i presupposti, l'obbligo al risarcimento dei danni eventualmente patiti dalla società, oltre a legittimare l’esclusione del socio inadempiente.

La norma riconosce espressamente la sussistenza di un rapporto strumentale tra utilizzo del patrimonio sociale ed esercizio dell’attività sociale.
L’apposizione di un vincolo di destinazione sui beni conferiti in società è indice dell’autonomia patrimoniale (seppur imperfetta) dell’ente societario e sancisce un’ulteriore distinzione rispetto alla comunione, nella quale i condividenti sono legittimati a servirsi dei beni oggetto di comunione per soddisfare interessi di natura personale.

Massime relative all'art. 2256 Codice Civile

Cass. civ. n. 14365/2021

La mancata esteriorizzazione del rapporto societario costituisce il presupposto indispensabile perché possa legittimamente predicarsi, da parte del giudice, l'esistenza di una società occulta, ma ciò non toglie che si richieda pur sempre la partecipazione di tutti i soci all'esercizio dell'attività societaria in vista di un risultato unitario, secondo le regole dell'ordinamento interno, e che i conferimenti siano diretti a costituire un patrimonio "comune", sottratto alla libera disponibilità dei singoli partecipi (art. 2256 c.c.) ed alle azioni esecutive dei loro creditori personali (art. 2270 e 2305 c.c.), l'unica particolarità della peculiare struttura collettiva "de qua" consistendo nel fatto che le operazioni sono compiute da chi agisce non già in nome della compagine sociale (vale a dire del gruppo complessivo dei soci) ma in nome proprio.

Cass. civ. n. 4088/1997

Quando una società per azioni in base ad un rapporto nascente da convenzione con l'acquirente delle proprie azioni, autonomo dal (seppur collegato al) rapporto sociale cui da vita tale acquisto, attribuisce al socio, verso un corrispettivo periodico e per un periodo di lunga durata coincidente con quella della società, il diritto personale di godimento dell'immobile e dei servizi comuni per una determinata frazione spazio-temporale (cosiddetta multiproprietà azionaria) tale attribuzione traendo vita non dallo status sociale ma dalla separata convenzione fra la società e il socio non incontra il divieto posto dall'art. 2256 c.c. che impedisce al socio di servirsi del patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società, riferendosi il detto divieto all'ipotesi in cui l'utilizzazione di tali cose non trovi titolo diverso dallo status sociale. Né, qualora con la concessione del suddetto diritto di godimento la società non esaurisca i propri fini sociali, per essere gli stessi comprensivi anche dell'esercizio di imprese (generalmente, turistico-alberghiere o di analoga natura, come nella specie) perla produzione di utili da ripartire fra i soci, può ritenersi insussistente lo scopo di lucro richiesto dell'art. 2247 c.c. Inoltre non comporta rimessione del contenuto della prestazione all'arbitrio di una delle parti contraenti, la previsione contrattuale che (come nella specie) affida la determinazione del corrispettivo dovuto per il godimento dell'unità immobiliare al Consiglio di amministrazione della società, trattandosi di deliberazione soggétta al controllo dell'assemblea dei soci, (che sono anche le controparti della suddetta convenzione), cui spetta di evidenziare eventuali errori nella ripartizione degli utili e degli oneri e di chiederne la correzione. Infine, pur essendo essenziale, per la configurabilità di un diritto personale di godimento, la limitazione dello stesso nel tempo, la sussistenza del requisito non può in tale ipotesi essere valutata alla stregua dell'art. 1573 c.c., inapplicabile nella indicata fattispecie, e deve considerarsi positivamente verificata quando la durata di tale diritto sia fatta coincidere nella convenzione attributiva dello stesso, con quella della società.

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