Il socio che ha conferito un credito [2328 n. 6, 2518 n. 6] risponde della insolvenza del debitore, nei limiti indicati dall'articolo 1267 per il caso di assunzione convenzionale della garanzia [2342, 2440](1).
Note
(1)
Tale disposizione costituisce una deroga al generale principio civilistico in base al quale chi cede un credito risponde nei confronti del cessionario solo dell'esistenza del credito stesso.