Il codice detta una specifica disciplina per alcune tipologie di conferimento, aventi per oggetto beni diversi dal denaro:
conferimento di beni in natura,
conferimento di beni in godimento.
Il conferimento di beni in proprietà è regolato dalle norme sulla compravendita. Perciò il socio è tenuto alla
garanzia per evizione (artt.
1483 -
1484) e per i
vizi della cosa venduta (art.
1490). Sul socio grava anche il rischio del
perimento fortuito della cosa promessa, sino al momento del passaggio di proprietà in favore della società. In tal caso, il socio potrà essere escluso dalla società (art.
2286, co. 2).
Per le cose
conferite in godimento, la norma rinvia invece alla disciplina della
locazione. Il bene conferito in godimento resta nella proprietà del socio sebbene la società ne possa godere (ma non disporre). Al termine della società o in caso di suo scioglimento il bene conferito dovrà essere restituito al socio nel medesimo stato in cui esso si trovava al momento del conferimento. Il rischio legato al perimento per caso fortuito della cosa conferita
permane in capo al socio.