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Articolo 2254 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Garanzia e rischi dei conferimenti

Dispositivo dell'art. 2254 Codice Civile

Per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita [1465, 1470, 1483, 1490, 2286](1).

Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite [2281]. La garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione [1578, 1585, 1586, 1588, 2342 e 2440].

Note

(1) I conferimenti di beni in natura dei soci si concretano in negozi traslativi a favore della società: ne consegue che la garanzia e i rischi delle cose conferite sono disciplinati dalle regole generali previste per i contratti con effetti traslativi.


Ratio Legis

La norma estende ai trasferimenti a titolo di conferimento il principio generale della vendita "res perit domino", contribuendo peraltro a far risaltare la autonoma soggettività giuridica della società.

Spiegazione dell'art. 2254 Codice Civile

Il codice detta una specifica disciplina per alcune tipologie di conferimento, aventi per oggetto beni diversi dal denaro: conferimento di beni in natura, conferimento di beni in godimento.
Il conferimento di beni in proprietà è regolato dalle norme sulla compravendita. Perciò il socio è tenuto alla garanzia per evizione (artt. 1483 -1484) e per i vizi della cosa venduta (art. 1490). Sul socio grava anche il rischio del perimento fortuito della cosa promessa, sino al momento del passaggio di proprietà in favore della società. In tal caso, il socio potrà essere escluso dalla società (art. 2286, co. 2).
Per le cose conferite in godimento, la norma rinvia invece alla disciplina della locazione. Il bene conferito in godimento resta nella proprietà del socio sebbene la società ne possa godere (ma non disporre). Al termine della società o in caso di suo scioglimento il bene conferito dovrà essere restituito al socio nel medesimo stato in cui esso si trovava al momento del conferimento. Il rischio legato al perimento per caso fortuito della cosa conferita permane in capo al socio.

Massime relative all'art. 2254 Codice Civile

Cass. civ. n. 28284/2011

In tema di assicurazione contro i danni, il rischio delle cose conferite in godimento ai sensi dell'art. 2254 c.c. resta a carico del socio conferente; pertanto, solo quest'ultimo ha interesse alla copertura assicurativa per i danni alla cosa, ai sensi dell'art. 1904 c.c.. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva ritenuto valido il contratto di assicurazione contro i danni, stipulato da una societą in nome collettivo in relazione ad un'imbarcazione conferita in godimento da un socio).

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