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Articolo 2585 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Oggetto del brevetto

Dispositivo dell'art. 2585 Codice Civile

Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni [2569, 2593] atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali [2586].

In quest'ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall'inventore.

Ratio Legis

La legge prescrive il rispetto di requisti di brevettabilità che consentano di fornire una definizione del contenuto dell'invenzione completa di tutte le indicazioni inerenti alla messa in pratica dell'invenzione con riferimento allo scopo e all'applicazione industriale del brevetto.
Tali requisiti sono:
1) novità;
2) industrialità, ovvero l'idoneità dell'invenzione di trovare concreta applicazione;
3) originalità, ovvero l'impossibilità per esperti del settore di carpire le tecniche sottese al brevetto.

Spiegazione dell'art. 2585 Codice Civile

Costituisce invenzione brevettabile, ai sensi del r.d. n. 1127/1939, soltanto l'idea caratterizzata dal suo contenuto, che deve consentire il superamento di un problema allo stato non risolto dalla tecnica e concretizzarsi in una materialità dentro un prodotto industriale che nella sua utilizzazione consente di ripetere l'effetto del principio innovativo; non costituiscono, pertanto, invenzioni brevettabili, le idee ed i progetti come tali, ovvero le vere e proprie idee di impresa, le quali, in quanto realizzano il diritto di iniziativa privata e dunque le finalità della concorrenza, non sono in alcun modo monopolizzabili.

Ai fini del riconoscimento del brevetto per invenzione industriale si richiede, sotto il profilo sostanziale, che l'invenzione si fondi sulla soluzione di un problema tecnico non ancora risolto e sia idonea ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, tali da apportare un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti (novità estrinseca) e da esprimere un'attività creativa dell'inventore, che non sia semplice esecuzione di idee già note e rientranti nella normale applicazione dei principi conosciuti (novità intrinseca); sotto il profilo formale, e invece necessaria la descrizione chiara e completa, consistente nell'indicazione del problema tecnico rispetto al quale il trovato si pone come soluzione, del gradiente di attività inventiva o comunque dell'utilità che il trovato medesimo persegue rispetto alla tecnica nota, la cui mancanza non può essere colmata ex post, dalla parte o dal consulente tecnico, a seguito della contestazione sulla validità del brevetto.

Il requisito della novità intrinseca non richiede un grado di creatività ed originalità assolute rispetto a qualsiasi precedente cognizione, essendo sufficiente che esso si concretizzi in un progresso di idee, in un miglioramento della tecnica preesistente ed in una realizzazione idonea a risolvere problemi e a soddisfare interessi industriali prima non risolti e non soddisfatti. Ne consegue che una siffatta novità si verifica sia nel caso di coordinamento originale e ingegnoso di elementi e mezzi già conosciuti, quando ne derivi un risultato nuovo tecnicamente ed economicamente utile (invenzione di combinazione), sia nel caso di trasposizione di un principio noto o di una precedente invenzione in un settore diverso e con un risultato diverso (invenzione di traslazione).

La divulgazione, perché possa far perdere all'invenzione industriale il requisito della novità, si dà impedire la concessione di un valido brevetto, deve consistere in una comunicazione o diffusione che porti il ritrovato a conoscenza di un numero indeterminato di persone, le quali siano poste in grado di apprenderne gli elementi essenziali e caratteristici, in modo da poterlo riprodurre, attuando così la invenzione.

Il requisito dell'industrialità, affinché una nuova invenzione possa essere oggetto di brevetto, richiede l'idoneità dell'invenzione medesima a trovare concreta applicazione, in relazione al progresso della tecnica ed al soddisfacimento di bisogni umani, mentre prescinde dalla convenienza economica di tale attuazione, alla stregua dei costi e dei presumibili vantaggi.


Massime relative all'art. 2585 Codice Civile

Cass. civ. n. 12510/2015

In materia di brevetti, per la sussistenza del requisito della novità intrinseca dell'invenzione non è richiesto un grado di novità ed originalità assoluto rispetto a qualsiasi precedente cognizione, ma è sufficiente che essa riguardi nuove implicazioni e nuovi usi di elementi già noti, associati o coordinati in modo da ottenere un risultato industriale nuovo, economicamente utile.

Cass. civ. n. 17993/2005

Il carattere della novità dell'invenzione richiede che il trovato, per una persona esperta del ramo cui si riferisce, non risulti in modo evidente dallo stato della tecnica e non è escluso dal solo fatto che due brevetti sono connotati dalla identità della funzione, ossia permettono di realizzare uno stesso obiettivo industriale, che ben può essere conseguito mediante differenti soluzioni tecniche; pertanto, l'accertamento della contraffazione riposa su un delicato giudizio di valore, riservato al giudice del merito, che deve essere fondato sulla specifica persuasività della motivazione la quale, conseguentemente, deve dare conto della esaustiva valutazione dei possibili indizi, delle risultanze istruttorie, anzitutto tecniche, e delle contrapposte ragioni delle parti (Nella fattispecie, concernente la contraffazione di un brevetto avente ad oggetto un sistema di rilevazione a distanza del consumo elettrico dell'utente e di riduzione dell'energia erogata, la S.C. ha annullato, con rinvio, la sentenza di merito che aveva ritenuto fondata la domanda, valorizzando l'identità' della funzione dei brevetti, anzichè prendere in esame il profilo delle soluzioni tecniche con le quali l'invenzione era stata realizzata, senza considerare compiutamente se lo stato delle conoscenze tecniche successive al brevetto del quale si lamentava la contraffazione consentisse appunto una diversa soluzione rispetto a quella oggetto di quest'ultimo, discostandosi dalle conclusioni del c.t.u., senza esplicitare le ragioni in grado di dimostrare che il secondo brevetto non era fondato sull'adozione di una diversa tecnica).

Cass. civ. n. 7597/2004

Costituisce invenzione brevettabile, ai sensi del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, soltanto l'idea caratterizzata dal suo contenuto, che deve consentire il superamento di un problema allo stato non risolto dalla tecnica e concretizzarsi in una materialità dentro un prodotto industriale che nella sua utilizzazione consente di ripetere l'effetto del principio innovativo; non costituiscono, pertanto, invenzioni brevettabili, le idee ed i progetti come tali, ovvero le vere e proprie idee di impresa, le quali, in quanto realizzano il diritto di iniziativa privata e dunque le finalità della concorrenza, non sono in alcun modo monopolizzabili. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva considerato non brevettabile l'idea di sfruttare, attraverso un progetto adeguato, lo spazio al di sopra delle linee elettriche delle stazioni ferroviarie).

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