Costituisce invenzione brevettabile, ai sensi del r.d. n. 1127/1939, soltanto l'idea caratterizzata dal suo contenuto, che deve consentire il superamento di un problema allo stato non risolto dalla tecnica e concretizzarsi in una materialità dentro un prodotto industriale che nella sua utilizzazione consente di ripetere l'effetto del principio innovativo; non costituiscono, pertanto, invenzioni brevettabili, le idee ed i progetti come tali, ovvero le vere e proprie idee di impresa, le quali, in quanto realizzano il diritto di iniziativa privata e dunque le finalità della concorrenza, non sono in alcun modo monopolizzabili.
Ai fini del riconoscimento del brevetto per invenzione industriale si richiede, sotto il profilo sostanziale, che l'invenzione si fondi sulla soluzione di un problema tecnico non ancora risolto e sia idonea ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, tali da apportare un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti (novità estrinseca) e da esprimere un'attività creativa dell'inventore, che non sia semplice esecuzione di idee già note e rientranti nella normale applicazione dei principi conosciuti (novità intrinseca); sotto il profilo formale, e invece necessaria la descrizione chiara e completa, consistente nell'indicazione del problema tecnico rispetto al quale il trovato si pone come soluzione, del gradiente di attività inventiva o comunque dell'utilità che il trovato medesimo persegue rispetto alla tecnica nota, la cui mancanza non può essere colmata ex post, dalla parte o dal consulente tecnico, a seguito della contestazione sulla validità del brevetto.
Il requisito della novità intrinseca non richiede un grado di creatività ed originalità assolute rispetto a qualsiasi precedente cognizione, essendo sufficiente che esso si concretizzi in un progresso di idee, in un miglioramento della tecnica preesistente ed in una realizzazione idonea a risolvere problemi e a soddisfare interessi industriali prima non risolti e non soddisfatti. Ne consegue che una siffatta novità si verifica sia nel caso di coordinamento originale e ingegnoso di elementi e mezzi già conosciuti, quando ne derivi un risultato nuovo tecnicamente ed economicamente utile (invenzione di combinazione), sia nel caso di trasposizione di un principio noto o di una precedente invenzione in un settore diverso e con un risultato diverso (invenzione di traslazione).
La divulgazione, perché possa far perdere all'invenzione industriale il requisito della novità, si dà impedire la concessione di un valido brevetto, deve consistere in una comunicazione o diffusione che porti il ritrovato a conoscenza di un numero indeterminato di persone, le quali siano poste in grado di apprenderne gli elementi essenziali e caratteristici, in modo da poterlo riprodurre, attuando così la invenzione.
Il requisito dell'industrialità, affinché una nuova invenzione possa essere oggetto di brevetto, richiede l'idoneità dell'invenzione medesima a trovare concreta applicazione, in relazione al progresso della tecnica ed al soddisfacimento di bisogni umani, mentre prescinde dalla convenienza economica di tale attuazione, alla stregua dei costi e dei presumibili vantaggi.