In tema di brevetti per invenzioni industriali, la brevettabilità della soluzione nuova di un problema tecnico, con soddisfacimento di un interesse tipicamente industriale, deve essere riconosciuta indipendentemente dal fatto che la soluzione stessa sia attuabile direttamente ed immediatamente, con la sola applicazione di un principio scientifico alla tecnica industriale, senza il tramite di una specifica entità materiale quale supporto fisico, considerando che anche in tal caso, oggetto del brevetto non è il principio scientifico in sé, ma resta la suddetta soluzione del problema tecnico-industriale, quale indicata dall'ideatore-inventore in applicazione del principio scientifico da lui scoperto od elaborato. (Cass. n. 7083/1988). L'invenzione 'di prodotto' si distingue dall'invenzione di 'processo', in quanto, mentre la prima si ha quando il risultato inventivo si concreta in un bene determinato, che costituisce un nuovo trovato in senso ontologico, la seconda consiste in una soluzione nuova data ad un procedimento o metodo di produzione industriale.