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Articolo 2586 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Brevetto per nuovi metodi o processi di fabbricazione

Dispositivo dell'art. 2586 Codice Civile

Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo di fabbricazione industriale ne attribuisce al titolare l'uso esclusivo.

[Se il metodo o processo è diretto ad ottenere un prodotto industriale nuovo, il brevetto si estende anche al prodotto ottenuto, purché questo possa formare oggetto di brevetto](1).

Note

(1) Comma abrogato dall'art. 13, D. Lgs. 19 marzo 1996, n. 198.

Ratio Legis

La brevettabilità di un'invenzione industriale è riconosciuta a prescindere che la soluzione sia attuabile direttamente con l'applicazione del principio scientifico alla tecnica industriale o richieda un'entità materiale quale supporto fisico. La brevettabilità è connessa alla soluzione del problema tecnico-industriale.

Spiegazione dell'art. 2586 Codice Civile

In tema di brevetti per invenzioni industriali, la brevettabilità della soluzione nuova di un problema tecnico, con soddisfacimento di un interesse tipicamente industriale, deve essere riconosciuta indipendentemente dal fatto che la soluzione stessa sia attuabile direttamente ed immediatamente, con la sola applicazione di un principio scientifico alla tecnica industriale, senza il tramite di una specifica entità materiale quale supporto fisico, considerando che anche in tal caso, oggetto del brevetto non è il principio scientifico in sé, ma resta la suddetta soluzione del problema tecnico-industriale, quale indicata dall'ideatore-inventore in applicazione del principio scientifico da lui scoperto od elaborato. (Cass. n. 7083/1988). L'invenzione 'di prodotto' si distingue dall'invenzione di 'processo', in quanto, mentre la prima si ha quando il risultato inventivo si concreta in un bene determinato, che costituisce un nuovo trovato in senso ontologico, la seconda consiste in una soluzione nuova data ad un procedimento o metodo di produzione industriale.

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